Eureka Previdenza

Circolare 51306 del 19 febbraio 1964

Cassa integrazione guadagni - Criteri di massima.

Ai Direttori di Sede

e, per conoscenza, agli Ispettori compartimentali.

Si portano a conoscenza i seguenti criteri di massima per l'applicazione delle

norme sulla Cassa integrazione guadagni.

I) - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA CONSIDERARE

APPARTENENTI AL SETTORE DELLA EDILIZIA ED AFFINI AGLI

EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963,

n.77.

La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (1), che ha istituito, in seno alla Cassa

integrazione guadagni degli operai dell'industria, una speciale gestione per gli

operai appartenenti al settore dell'edilizia ed affini, ha indicato genericamente

le attività che debbono essere comprese nel campo di applicazione delle

norme contenute nella legge stessa.

Poichè tale generica indicazione ha dato luogo alla formulazione di vari

quesiti intesi a stabilire l'individuazione delle attività in argomento, con

particolare riguardo a quelle da considerare affini all'industria edilizia, il

Comitato speciale per la cassa integrazione guadagni e la Commissione

centrale per l'edilizia, al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo, hanno

ravvisato l'opportunità di regolare la materia mediante l'adozione di un

criterio di carattere generale e di conseguenza hanno proceduto alla

elencazione delle attività che vanno assoggettate alle norme della speciale

disciplina sulle integrazioni salariali per l'industria dell'edilizia ed affini,

instaurata con la citata legge 3 febbraio 1963, n. 77.

In proposito è stato precisato che la legge sopraricordata deve intendersi

operante nei confronti delle aziende - e conseguentemente degli operai da

esse dipendenti - la cui attività rientra nella sfera di applicazione del contratto

collettivo per il settore edile e cioè delle aziende che svolgono, con il

personale alle proprie dipendenze, le attività comprese nella predetta

elencazione, mentre sono da escludersi dall'applicazione della legge le opere

in legno, metallo, ecc., le opere di completamento e rifinitura delle

costruzioni edili e, in genere, le opere complementari e sussidiarie della

edilizia, anche se comprese nella elencazione stessa, quando siano eseguite

con personale alle dipendenze di aziende produttrici dei materiali o manufatti

posti in opera o di aziende comunque appartenenti, in relazione all'attività

principale esercitata, ad altri settori merceologici.

Ciò premesso, si riporta qui di seguito l'elenco delle attività da considerare

appartenenti al settore dell'industria edilizia e affini ai sensi della legge 3

febbraio 1963, n. 77.

COSTRUZIONI EDILI

- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature,

le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere

provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e

manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in

muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate interamente con impiego

di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere degli elementi

prefabbricati).

E cioè, costruzione e manutenzione di:

 fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

 fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

 fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

 opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

 ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di

refrigerazione, ecc.

- Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, sempre che i relativi

lavori siano eseguiti con personale alle dipendenze di una impresa edile.

In particolare:

 intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura,

doratura, argentatura e simili;

 decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre

naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle,

mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;

 pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato,

gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

 preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto,

bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali

coibenti;

 posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne

per bandiere, per televisori, ecc.; opere similari;

 lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e

attrezzature degli edifici;

 spolveratura, raschiatura, pulitura e genere di muri e di monumenti,

sgombero della neve dai tetti;

 demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;

disfacimento di opere edili in legno o metalliche.

COSTRUZIONI IDRAULICHE

- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

 opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni

allagabili:

 opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

 acquedotti;

 gasdotti, metanodotti;

 oleodotti;

 fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

 pozzi d'acqua (scavati trivellati o realizzati con sistema autofondante)

per uso potabile, industriale o irriguo;

 cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il

contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

 canali navigabili, industriali, di irrigazione;

 opere per impianti idroelettrici;

 porti (anche fluviali e lacuali);

 opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

MOVIMENTI DI TERRA - CAVE DI PRESTITO - COSTRUZIONI

STRADALI PONTI E VIADOTTI

- Movimento di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e

geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni;

preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di

parchi e giardini; terrapieni, ecc.

- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali

arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana incoerente, farine fossili, tripoli,

lapilli) e cave di argilla che siano direttamente gestite da aziende edili ed i cui

prodotti siano utilizzati esclusivamente dalle aziende stesse.

- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la

pulizia delle cunette, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

 strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

 strade ferrate e tramvie (corpo stradale e sovrastruttura);

 impianti di funicolari terrestri ed aeree;

 ponti e viadotti (in muratura; in cemento armato, con impiego di

elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere degli

elementi stessi; in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri

galleggianti; ponti canale).

COSTRUZIONI SOTTERRANEE

- Costruzione, rivestimenti, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche

artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali,

ferroviarie e idrauliche.

COSTRUZIONE DI LINEE E CONDOTTE

- Messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili; preparazione di

scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino

della pavimentazione stradale per la posa in opera dei cavi di linee (aeree e

sotterranee), elettriche, telegrafiche e telefoniche;

 installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;

 lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale

ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle

tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ

- Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà alla

edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri,

lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto,

è aIle dipendenze di una impresa edile.

II) - ART. 7 - 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO CAPO

PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869.

Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni, ripresa in esame la

questione relativa al termine di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (2), ha

stabilito che la decorrenza dei 15 giorni previsti per la presentazione delle

domande di integrazione salariale debba avere inizio dalla fine del periodo di

paga in corso al momento in cui si verifica la sospensione o la riduzione di

orario denunciata nella richiesta.

Il Comitato stesso ha inoltre esclusa ogni possibilità di giustificare il ritardo

nella presentazione della domanda anche se determinato da un impedimento

oggettivo.

I suesposti criteri che, ovviamente, rendono inoperanti le disposizioni sinora

impartite sulla materia quando risultino con essi contrastanti, dovranno essere

portati immediatamente a conoscenza delle Commissioni provinciali.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità che, da ora in

poi, nel trasmettere le richieste di autorizzazione per operai sospesi, di

competenza, degli Organi centrali nonchè i ricorsi avverso i provvedimenti di

reiezione di domande presentate oltre i termini previsti dall'art. 7 del decreto

legislativo n. 869, siano sempre indicati il periodo di paga adottato dalla ditta

e la data di scadenza di quello in corso al momento in cui si è verificata la

sospensione o la riduzione di orario.

III) - NEGATO RIMBORSO DI INTEGRAZIONI SALARIALI AI SENSI

DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO

PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869 - TERMINE

PER RICORRERE.

A!cune Sedi hanno chiesto chiarimenti in ordine al termine per ricorrere

avverso i provvedimenti di negato rimborso di integrazioni salariali adottati

ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12

agosto 1947, n. 869.

In proposito si reputa opportuno precisare che, anche nei suddetti casi, deve

ritenersi applicabile il termine di 30 giorni dalla data di notifica del

provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

CATTABRIGA

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(1) V. "Atti ufficiali" febbraio 1963, pag. 198.

(2) V. "Atti ufficiali" novembre 1947, pag. 672.

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