Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS)

Importo

La misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti), stabilita dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) nella misura del 5,84%.
L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato ogni anno in base all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Anno 2016
Inferiore o uguale a 2.102,24  Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24  Alto 1.167,91 1.099,70
Anno 2015

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Anno 2014

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

 969,77

 913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

 1.165,58

1.097,51 

Anno 2013

Inferiore o uguale a 2.075,21

Basso

959,22

903,20

Superiore a 2.075,21

Alto

1.152,90

1.085,57

Anno 2012
Inferiore o uguale a 2.014,77

Basso

931,28

876,89

Superiore a 2.014,77

Alto

1.119,32

1.053,95

Anno 2011
Inferiore o uguale a 1.961,80

Basso

906,80

 853,84

Superiore a 1.961,80

 Alto

 1.089,89

1.026,24 


Gli importi lordi dovranno essere decurtati dell'aliquota del 5,84%.

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS)

Importo

La misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti), stabilita dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) nella misura del 5,84%.
L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato ogni anno in base all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Anno 2016
Inferiore o uguale a 2.102,24  Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24  Alto 1.167,91 1.099,70
Anno 2015

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Anno 2014

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

 969,77

 913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

 1.165,58

1.097,51 

Anno 2013

Inferiore o uguale a 2.075,21

Basso

959,22

903,20

Superiore a 2.075,21

Alto

1.152,90

1.085,57

Anno 2012
Inferiore o uguale a 2.014,77

Basso

931,28

876,89

Superiore a 2.014,77

Alto

1.119,32

1.053,95

Anno 2011
Inferiore o uguale a 1.961,80

Basso

906,80

 853,84

Superiore a 1.961,80

 Alto

 1.089,89

1.026,24 


Gli importi lordi dovranno essere decurtati dell'aliquota del 5,84%.

Esempio di calcolo della Cassa Integrazione

ESEMPIO
Negli esempi sotto riportati si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni lavorativi, con riferimento ai massimali di integrazione salariale relativi al mese di agosto dell’anno 2008:

  • lavoratore sospeso per l’intera settimana con una retribuzione mensile di € 950.00 (inferiore alla retribuzione mensile di riferimento che per il mese in esame era € 1.857,48). La retribuzione oraria effettiva è di € 5,65 = 950 : 168 (21 giornate lavorabili x 8 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 4,52. La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 5,11 (858,58 :168); essendo la retribuzione oraria calcolata inferiore al tetto massimo stabilito per legge, l’importo CIG lordo settimanale è di 4,52 x 40 ore = € 180,80.
  • lavoratore sospeso per l’intera settimana con una retribuzione mensile di € 1.500,00 (inferiore alla retribuzione di riferimento di € 1.857,48). La retribuzione oraria effettiva è di € 8,92 (1.500 :168 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 7,14. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 5,11 (858,58 :168); pertanto l’importo della CIG settimanale è di € 204,40= 5,11 x 40 ore.
  • lavoratore sospeso per l'intera settimana con retribuzione mensile di € 1.950,00 (superiore alla retribuzione di riferimento di € 1.857,48 ). La retribuzione oraria effettiva è di € 11,61 (1.950,00 :168 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 9,28. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 6,14 (1.031,93 :168); pertanto l’importo della CIG settimanale è di €  245,64 = 6,14 x 40 ore.

Per il lavoratore a orario ridotto il calcolo del rateo orario integrabile è il medesimo, ma verranno integrate le sole ore date dalla differenza tra l’orario settimanale contrattuale e le ore effettivamente lavorate.
Negli esempi riportati, gli importi della CIG non costituiscono la misura effettiva dell’integrazione salariale in quanto va detratta l’aliquota del 5,84% (pari al contributo previsto per gli apprendisti).

Altri esemopi di calcolo della CIG
Negli esempi sotto riportati si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni lavorativi, con riferimento ai massimali di integrazione salariale relativi al mese di agosto dell'anno 2010:

  • ES.1: retribuzione oraria inferiore al massimale e alla retribuzione di riferimento.Lavoratore sospeso per l'intera settimana con unaretribuzione mensile  di € 1.137,50 (1.050,00 retribuzione mensile + 87,50 rateo di 13^) inferiore alla retribuzione mensile di riferimento  che per il mese in esame era € 1.931,86.La retribuzione oraria per il calcolo CIG  è di € 5,96 = € 1.050,00/176 ore (22 giornate lavorabili x 8 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria utile per l'integrazione scende a € 4,77.La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile, che in questo caso è pari a € 5,15 (€ 906,80/176); essendo  l'80% della retribuzione oraria integrabile inferiore al tetto massimo stabilito per legge, l'importo CIG lordo settimanale sarà di € 4,77 (pari all'effettivo 80% della retribuzione) x 40 ore = € 190,80.In questo caso, poiché la retribuzione calcolata nella misura dell'80% è inferiore al limite massimo integrabile, nella liquidazione interverranno le quote delle mensilità aggiuntive fino a  concorrenza del massimale.Il rateo orario di 13^da prendere a base per il calcolo CIG è di € 0,53 (€ 1.050,00/2000: retribuzione mensile/ore medie lavorabili annue ). La quota integrabile è l'80% di € 0,53, cioè  € 0,42.   Confrontando l'80% della retribuzione oraria (€ 4,77) con quella stabilita dal tetto massimo (€ 5,15)  si nota che la differenza è di  € 0,38. Sarà questa la quota oraria della mensilità aggiuntiva che determinerà l'ulteriore integrazione dell'importo spettante per CIG (0,38 x 40 = 15,20).
  • ES.2: retribuzione oraria superiore al massimale, ma inferiore alla retribuzione di riferimento (scaglione inferiore). Lavoratore sospeso per l'intera settimana con una retribuzione mensile  di €.1.625,00 (€.1.500,00 retribuzione mensile + €.125,00 rateo di 13^) inferiore alla retribuzione mensile di riferimento di € 1.931,86. La retribuzione oraria per il calcolo CIG è di € 8,52 (€ 1.500,00/176 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 6,81. La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile, che in questo caso (massimale inferiore) è pari a € 5,15 (€ 906,80/176 ore); pertanto l'importo della CIG settimanale è  € 5,15 x 40 ore = € 206,00 In questo caso il rateo orario delle mensilità aggiuntive non concorre a determinare l'importo dell'integrazione salariale, ma sarà utile ai soli fini del calcolo della pensione.
  • ES.3: retribuzione oraria superiore al massimale e alla retribuzione di riferimento (scaglione superiore): Lavoratore sospeso per l'intera settimana con retribuzione mensile di € 2.112,50 (€ 1.950,00 retribuzione mensile + € 162,50 rateo di 13^) superiore alla retribuzione mensile di riferimento di € 1.931,86. La retribuzione oraria per il calcolo CIG è di € 11,08 (€ 1.950,00/176 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 8,86. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che nel caso del massimale superiore è di € 6,19 (€ 1.089,25/176 ore); pertanto l'importo della CIG settimanale è pari a € 6,19 x 40 ore = € 247,60. Anche in questo caso il rateo orario delle mensilità aggiuntive non concorre a determinare l'importo dell'integrazione salariale, ma sarà utile ai soli fini del calcolo della pensione. Per il lavoratore a orario ridotto il calcolo del rateo orario integrabile è il medesimo, ma verranno integrate le sole ore date dalla differenza tra l'orario settimanale contrattuale e le ore effettivamente lavorate.

Negli esempi riportati, gli importi della CIG non costituiscono la misura effettiva dell'integrazione salariale in quanto va detratta l'aliquota del 5,84% pari al contributo previsto per gli apprendisti ( L. 41/86). Dall'importo al netto di detta riduzione, va detratta anche l'IRPEF.

Retribuzione mensile di riferimento

Retribuzione mensile di riferimento
E' il parametro al quale far riferimento per determinare se al lavoratore spetti l'importo CIG del massimale inferiore o superiore. La retribuzione mensile di riferimento è rideterminata ogni anno in base all'aumento annuale dell'indice ISTAT. Per l'anno 2011 è pari ad € 1.961,80.

Retribuzione mensile per il calcolo CIG e massimale

Retribuzione mensile per il calcolo CIG e massimale
La circ.n. 60724 G.S. del 7/11/1967, dispone che agli effetti dell’integrazione salariale, oltre al salario, debbano ritenersi utili gli elementi retributivi che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà (elementi essenziali della retribuzione) con esclusione degli elementi accessori.

Gli elementi essenziali della retribuzione sono:

  • paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati e i quadri;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • aumenti contrattuali;
  • ratei di 13^ e 14.

Gli elementi accessori della retribuzione sono:

  • maggiorazioni per turno;
  • indennità di trasferta;
  • indennità di mensa;
  • indennità di cassa;
  • indennità di trasporto;
  • lavoro straordinario.

Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle NON collegate all’effettiva prestazione di lavoro (msg. n. 11110 del 21/4/2006).

Retribuzione oraria per il calcolo della CIG

Retribuzione oraria per il calcolo della CIG
Nel calcolare la retribuzione oraria da prendere a base per il calcolo CIG, l'azienda non potrà usare il generico divisore "173". Infatti la CIG integra le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali (o il minor orario contrattuale), e ogni mese le ore di lavoro variano a seconda dei giorni lavorativi compresi nel mese stesso.Pertanto la retribuzione oraria per il calcolo CIG è il quoziente tra la retribuzione globale che sarebbe spettata per il mese di competenza (se fosse stato interamente lavorato) e le "ore teoriche lavorabili" relative allo stesso mese.Le ore teoriche lavorabili sono date dal numero massimo di giornate di lavoro che si possono effettuare nel mese, moltiplicato per il numero delle ore contrattuali giornaliere. ESEMPIO :orario contrattuale 40 ore su 5 giorni (8 ore giornaliere):mese di dicembre 2010:n. giorni lavorabili del mese = 23; 23 x 8 ore giornaliere = 184 ore teoriche lavorabili. Il dipendente che percepisce una retribuzione mensile fissa di € 1.500,00 avrà una retribuzione oraria calcolata per CIG pari a € 8,15Lo stesso dipendente con la stessa paga nel mese di gennaio 2011 (21 giorni lavorabili x 8 ore giornaliere = 168 ore), avrà indicata una retribuzione per CIG di € 8,92. In sede di liquidazione,a queste retribuzioni andrà applicato il tetto stabilito dal massimale di Legge.
TABELLA MASSIMALI ORARI
La tabella dei massimali orari è consultabile nella procedura CIG a pagamento diretto (opzione 4:consultazioni e riepiloghi; sub-opzione 6:Consultazione massimali) ovvero nel sito intranet Prestazioni a sostegno del reddito >Home Page CIG > Consultazione massimali orari.

Mensilità aggiuntive

Mensilità aggiuntive
I ratei di mensilità aggiuntive hanno il duplice scopo di:determinare lo scaglione del massimale (inferiore o superiore) a cui far riferimento per la liquidazione delle spettanze. intervenire nel calcolo dell'integrazione spettante, nel solo caso in cui l'importo dell'integrazione, calcolata nella misura dell'80% della retribuzione, sia inferiore al massimale più basso (sentenza della Corte di Cassazione n. 6459/2004 da msg. n. 16325 del 25/5/2004 e msg. n. 11110 del 7/4/2006 modificato da msg. n. 12141 del 21/4/2006 ).
Inoltre gli importi della 13^ sono utili alla misura della pensione.
Il rateo orario di mensilità aggiuntiva da indicare nei modelli (in caso di liquidazione diretta) o da prendere a base per il calcolo (in caso di conguaglio), non deve confondersi col semplice rateo orario della retribuzione. Infatti se la retribuzione oraria è ad esempio di €10,00  non potrà anche il rateo di mensilità aggiuntiva essere di €10,00. Il calcolo deve effettuarsi dividendo la retribuzione mensile per 2000 (ore medie lavorabili annue.

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