Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO e CIGS)

Modalità di pagamento

La CIG ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale, può essere autorizzato il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO e CIGS)

Modalità di pagamento

La CIG ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale, può essere autorizzato il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori.

Pagamento a conguaglio

Il pagamento a conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIGO sorge l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento economico di integrazione salariale.
Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".

Pagamento diretto

Il pagamento diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell'azienda", i Direttori delle sedi, ove ritenessero fondate le motivazioni addotte dall'azienda, possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS (msg n. 33735 del 7/10/2005).

E' previsto il pagamento diretto al lavoratore delle integrazioni salariali anche a favore di dipendenti di aziende fallite previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall'azienda all'INPS (circ. n. 1408 GS del 10/8/1966; msg n. 18541 del 30/3/1996; msg n. 20775 del 24/2/1999; msg n. 477 del 10/5/2000).

Per la CIGS

L'autorizzazione al pagamento diretto deve essere espressamente scritta sul decreto. In mancanza, si intende autorizzato il pagamento a conguaglio.
L'azienda dovrà presentare, o inviare in via telematica, oltre alla domanda (procedura DiGiWeb) anche i mod. SR41 (procedura pagamenti diretti) contenente i dati necessari alla liquidazione delle spettanze.

Modalità di pagamento diretto

Modalità di pagamento diretto
Il lavoratore deve espressamente scegliere una delle seguenti modalità di riscossione:

  • bonifico bancario o postale con l'indicazione delle coordinate bancarie o postali (IBAN);
  • allo sportello dell' Ufficio Postale localizzato per CAP previa esibizione dei seguenti documenti:
    • documento di riconoscimento;
    • codice fiscale;
    • consegna dell' originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato tramite posta.

N.B.: il pagamento allo sportello dell'ufficio postale potrà essere effettuato soltanto qualora l'importo del pagamento non superi la somma di euro 1.000, cosi come disposto dall'attuale normativa (msg.n.10995 del 02/07/2012).

Mancata riscossione

Mancata riscossione
Se l'assicurato non ha potuto riscuotere la CIG perché:

  • non ha ricevuto la lettera di bonifico domiciliato postale entro i termini in cui la somma è disponibile all'incasso presso l'ufficio postale:
    • il beneficiario dovrà recarsi all'ufficio INPS competente per la riemissione di un duplicato.
  • non ha riscosso (per un qualunque motivo) le spettanze entro i termini in cui la somma è disponibile all'incasso presso l'ufficio postale:
    • l'INPS provvederà alla riemissione del pagamento dopo il riaccredito della somma da parte dell'Ufficio postale.
  • il beneficiario è in possesso dell'ordinativo di pagamento, ma la somma è già stata incassata(eventuale riscossione fraudolenta da parte di terzi):
    • il beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
    • la sede INPS effettuerà i controlli c/o la direzione centrale delle Poste Italiane, comunicandone l'esito al beneficiario.
    • qualora riscontrasse gli estremi di una riscossione fraudolenta, il beneficiario dovrà presentare denuncia presso l'autorità competente.
    • la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l'accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12/05/2004).
  • é impossibilitato alla riscossione per errata attribuzione del codice fiscale:
    • l' INPS, accertata l'identità del beneficiario, rilascerà una dichiarazione per la riscossione.
  • è impossibilitato alla riscossione e vuole delegare una persona di fiducia:
    • il beneficiario delegherà un soggetto di sua scelta;
    • l'INPS rilascerà al delegato una dichiarazione per la riscossione, trattenendo agli atti tutta la documentazione presentata.

Prescrizione

Prescrizione
In seguito ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, l'Avvocatura centrale dell'Istituto ha chiarito che il  credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell’ art. 2946 C.C.

Il suddetto termine è operante anche quando l’autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie viene notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione.

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