Eureka Previdenza

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Autorizzazione ai VV part-time e deroghe legge 243/2004

(msg.30054/2006)

In merito alla valenza giuridica delle autorizzazioni in argomento ed ai nuovi requisiti anagrafici fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 per l’accesso al pensionamento, è stato chiesto da talune Sedi se le deroghe all’innalzamento dei predetti requisiti - previste in favore dei “soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria” entro il 1° marzo 2004 - possano essere applicate anche ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ai sensi del richiamato articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Il Coordinamento Generale Legale, condividendo le ipotesi avanzate da questa Direzione Centrale e dalla Direzione Centrale delle Prestazioni, ha confermato che l’autorizzazione ai versamenti volontari, rilasciata ai lavoratori part-time ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996, non può essere equiparata all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro. Questo nella considerazione che tale autorizzazione permette di effettuare versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria maturata in costanza di attività lavorativa part-time, in deroga ai principi generali della prosecuzione volontaria, che subordinano invece la relativa autorizzazione alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e del correlato obbligo contributivo.
Al contrario, qualora gli interessati siano stati ammessi alla contribuzione una volta cessati dal lavoro e i relativi versamenti, anche se ad integrazione, siano finalizzati alla copertura dei periodi necessari per maturare il diritto a pensione, non si ritiene che sussistano differenze ontologiche o sistematiche di rilievo rispetto alla prosecuzione volontaria di cui alla legge n. 47/1983, alla quale rimanda lo stesso articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Pertanto deve concludersi che, limitatamente a questa ipotesi, trovino applicazione le eventuali deroghe all’innalzamento dell’età pensionabile stabilite in favore di chi è stato ammesso alla prosecuzione volontaria, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

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