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Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Duplice autorizzazione alla prosecuzione volontaria
(circ.29/2006)
Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:
- la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;
- la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.
L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:
- entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione);
- entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).