Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dall'Albania

Effetti della ricostruzione

(circ.21/2008)

La ricostruzione della posizione assicurativa nell’AGO dà titolo al riconoscimento, ai fin del calcolo della pensione, di un’anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania, e comporta l'accredito di un valore pari al minimale di retribuzione/reddito vigente in Italia per i rispettivi settori nei periodi interessati dalla ricostruzione. La qualifica di appartenenza dovrà essere individuata confrontando le indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore per l’interessato/a.
Relativamente ai soggetti che durante la loro permanenza in Albania hanno esercitato attività autonoma come artigiani o commercianti dovrà essere riconosciuto nella rispettiva Gestione speciale - per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in qualità di titolare o di collaboratore - il minimale mensile di reddito in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce, determinato secondo i criteri fissati dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per coloro che hanno esercitato attività come coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'accredito dei contributi dovrà essere effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei C.D./C.M., accreditando 3 giornate a settimana (2 giornate per le donne ed i ragazzi fino al 1974), con attribuzione di un valore corrispondente alla prima fascia di reddito (reddito medio convenzionale giornaliero per n° giornate riconosciute) in vigore in ciascuno degli anni interessati dalla ricostruzione.
La ricostruzione è riconosciuta entro i limiti dell’anzianità contributiva massima valutabile nel sistema pensionistico italiano ed ha effetto dalla data di decorrenza della prestazione pensionistica. A tale proposito si precisa che - laddove i contributi in questione siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione - questa non potrà avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, risultino già titolari di pensione, la contribuzione riconosciuta che si collochi anteriormente alla decorrenza della pensione, dà luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di ricostruzione della posizione.
La contribuzione riconosciuta ai sensi delle disposizioni in esame, riferita a periodi successivi alla decorrenza della pensione, potrà essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni.
I titolari di pensione sociale o di assegno sociale che acquisiscano diritto alla prestazione per effetto della ricostruzione dei periodi di lavoro prestati in Albania perderanno ildiritto alla pensione o all’assegno sociale stesso dal mese di decorrenza della pensione AGO, ove venga meno il requisito reddituale.
In caso di ricongiunzione o di totalizzazione, gli effetti della ricostruzione decorreranno analogamente dalla data della domanda diricongiunzione o di totalizzazione.
Nel caso in cui i periodi per i quali viene chiesta la ricostruzione siano già stati oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, l’ammontare dei relativi oneri deve essere rimborsato. In tale ipotesi, qualora il richiedente sia già titolare di una pensione calcolata valutando i periodi riscattati al predetto titolo, dovrà essere dedotta dal rimborso la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione. La quota parte da porre in detrazione dalle somme oggetto di rimborso dovrà essere determinata tenendo conto degli effetti della ricostruzione dei periodi lavorati in Albania, ricostruzione che dovrà confermare il diritto alla quota di pensione relativa al periodo già oggetto di riscatto
Detta quota, inoltre, dovrà essere calcolata secondo i criteri stabiliti con circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B./5 del 7 gennaio 1985. I coefficienti di rendita temporanea, necessari al calcolo della riserva matematica da rimborsare, dovranno essere richiesti al Coordinamento Generale Statistico Attuariale di questa Direzione Generale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste, comunicando anche gli elementi di calcolo del valore di riscatto originario.

Twitter Facebook