Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dall'Albania

Documentazione e prove da produrre

(circ.21/2008)

L’art. 1, comma 2, del D.M. 31 luglio 2007 stabilisce che, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa, gli interessati debbano produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dall’1.1.1955 al 31.12.1997.
Il richiedente ha l’onere di esibire documentazione, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, idonea a dimostrare:

  • l’esistenza,
  • la durata e
  • le caratteristiche del lavoro.

La prova dell’esistenza, della durata e delle caratteristiche del lavoro potrà essere provata anche mediante certificazioni, attestati e dichiarazioni rilasciate ora per allora da Autorità consolari e/o Enti Pubblici Italiani ovvero Albanesi. Tali attestati, certificazioni e dichiarazioni dovranno necessariamente riportare le fonti documentali sulla cui base gli stessi sono stati rilasciati.
L’interessato deve essere invitato a fornire la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera. La traduzione fornita dal richiedente deve recare la convalida dell’autorità diplomatica o consolare Albanese ovvero dei traduttori italiani a ciò autorizzati.
Avverso eventuale provvedimento di reiezione è ammesso ricorso al Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Amministratori delle gestioni interessate.

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