Eureka Previdenza

Circolare 21 del 22 febbraio 2008

Oggetto:
Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati dall’Albania, ai sensi dell’art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1 ) Preambolo

L’art. 1, comma 1164 (allegato 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007, pubblicata su G. Uff. n. 299 del 27.12.2006) riconosce, a decorrere dall’anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania la facoltà di ottenere a domanda, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizione assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dall’ 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
Con Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 31 luglio 2007 (allegato 2), pubblicato su G. Uff. - Serie Generale - n. 231 del 4.10.2007, sono state disciplinate le modalità di attuazione della menzionata disposizione.

2 ) Presentazione della domanda e periodi riconoscibili

La facoltà di ricostruire la posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro svolti in Albania può essere esercitata a decorrere dal 1.1.2008. Eventuali istanze presentate in epoca antecedente devono essere pertanto considerate come pervenute alla predetta data.
Il diritto alla ricostruzione riguarda periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dall’1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
Il beneficio della ricostruzione della posizione assicurativa non può essere riconosciuto, peraltro, per i periodi di lavoro autonomo in Albania anteriori all’inizio, in Italia, dell’obbligo assicurativo nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Non è perciò consentito il riconoscimento dei periodi:

    gennaio 1955/dicembre 1956, nella Gestione C.D./C.M.;
    gennaio 1955/dicembre 1958 nella Gestione Artigiani;
    gennaio 1955/dicembre 1964 nella Gestione Commercianti.
3 ) Soggetti e condizioni soggettive

L’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 elenca tassativamente i soggetti che possono avvalersi della facoltà di ricostruzione della posizione assicurativa e le condizione soggettive.
3.1) Rimpatrio

Per ottenere la ricostruzione della posizione assicurativa l’interessato dovrà dimostrare di essere stato rimpatriato in Italia dall’Albania entro il 31.12.1997.
Per la prova delle condizioni di rimpatrio l’interessato dovrà esibire, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, documentazione rilasciata dalle competenti Autorità Consolari Italiane o un’attestazione del Ministero degli Esteri.
3.2) Soggetti

I soggetti a cui è data facoltà di ricostruire laposizione assicurativa corrispondente ai periodi di attività lavorativa svolta in Albania sono:

a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro il 31.12.1997;

b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a);

c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana dei soggetti di cui alla lettera a);

d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera c).

L’interessato dovrà esibire in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale la documentazione comprovante le condizioni inerenti a stato civile, anagrafico e di cittadinanza proprio e, a seconda delle situazioni personali sopra elencate, del coniuge e dell’ascendente.
In particolare, nel caso in cui la condizione soggettiva del richiedete corrisponda a quella indicata ai punti B), C) sarà necessario che l’interessato produca, a corredo della domanda, anche la documentazione comprovante lo stato di cittadinanza relativo al soggetto di cui alla lettera A) .
Nel caso in cui la condizione soggettiva del richiedete corrisponda invece a quella indicata al punto D) sarà necessario che l’interessato produca, a corredo della domanda, anche la documentazione comprovante lo stato di cittadinanza e familiare relativo al soggetto di cui alla lettera A) e al soggetto di cui alla lettera C).
In sostituzione della citata documentazione l’interessato potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4) Prova dei periodi di lavoro

L’art. 1, comma 2, del D.M. 31 luglio 2007 stabilisce che, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa, gli interessati debbano produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dall’1.1.1955 al 31.12.1997.
Il richiedente ha l’onere di esibire documentazione, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, idonea a dimostrare l’esistenza, la durata e le caratteristiche del lavoro.
La prova dell’esistenza, della durata e delle caratteristiche del lavoro potrà essere provata anche mediante certificazioni, attestati e dichiarazioni rilasciate ora per allora da Autorità consolari e/o Enti Pubblici Italiani ovvero Albanesi. Tali attestati, certificazioni e dichiarazioni dovranno necessariamente riportare le fonti documentali sulla cui base gli stessi sono stati rilasciati.
L’interessato deve essere invitato a fornire la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera. La traduzione fornita dal richiedente deve recare la convalida dell’autorità diplomatica o consolare Albanese ovvero dei traduttori italiani a ciò autorizzati.
Avverso eventuale provvedimento di reiezione è ammesso ricorso al Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Amministratori delle gestioni interessate.
5 ) Effetti della ricostruzione

La ricostruzione della posizione assicurativa nell’AGO dà titolo al riconoscimento, ai fin del calcolo della pensione, di un’anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania, e comporta l'accredito di un valore pari al minimale di retribuzione/reddito vigente in Italia per i rispettivi settori nei periodi interessati dalla ricostruzione. La qualifica di appartenenza dovrà essere individuata confrontando le indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore per l’interessato/a.
Relativamente ai soggetti che durante la loro permanenza in Albania hanno esercitato attività autonoma come artigiani o commercianti dovrà essere riconosciuto nella rispettiva Gestione speciale - per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in qualità di titolare o di collaboratore - il minimale mensile di reddito in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce, determinato secondo i criteri fissati dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per coloro che hanno esercitato attività come coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'accredito dei contributi dovrà essere effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei C.D./C.M., accreditando 3 giornate a settimana (2 giornate per le donne ed i ragazzi fino al 1974), con attribuzione di un valore corrispondente alla prima fascia di reddito (reddito medio convenzionale giornaliero per n° giornate riconosciute) in vigore in ciascuno degli anni interessati dalla ricostruzione.
La ricostruzione è riconosciuta entro i limiti dell’anzianità contributiva massima valutabile nel sistema pensionistico italiano ed ha effetto dalla data di decorrenza della prestazione pensionistica. A tale proposito si precisa che - laddove i contributi in questione siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione - questa non potrà avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, risultino già titolari di pensione, la contribuzione riconosciuta che si collochi anteriormente alla decorrenza della pensione, dà luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di ricostruzione della posizione.
La contribuzione riconosciuta ai sensi delle disposizioni in esame, riferita a periodi successivi alla decorrenza della pensione, potrà essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni.
I titolari di pensione sociale o di assegno sociale che acquisiscano diritto alla prestazione per effetto della ricostruzione dei periodi di lavoro prestati in Albania perderanno ildiritto alla pensione o all’assegno sociale stesso dal mese di decorrenza della pensione AGO, ove venga meno il requisito reddituale.
In caso di ricongiunzione o di totalizzazione, gli effetti della ricostruzione decorreranno analogamente dalla data della domanda diricongiunzione o di totalizzazione.
Nel caso in cui i periodi per i quali viene chiesta la ricostruzione siano già stati oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, l’ammontare dei relativi oneri deve essere rimborsato. In tale ipotesi, qualora il richiedente sia già titolare di una pensione calcolata valutando i periodi riscattati al predetto titolo, dovrà essere dedotta dal rimborso la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione. La quota parte da porre in detrazione dalle somme oggetto di rimborso dovrà essere determinata tenendo conto degli effetti della ricostruzione dei periodi lavorati in Albania, ricostruzione che dovrà confermare il diritto alla quota di pensione relativa al periodo già oggetto di riscatto
Detta quota, inoltre, dovrà essere calcolata secondo i criteri stabiliti con circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B./5 del 7 gennaio 1985. I coefficienti di rendita temporanea, necessari al calcolo della riserva matematica da rimborsare, dovranno essere richiesti al Coordinamento Generale Statistico Attuariale di questa Direzione Generale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste, comunicando anche gli elementi di calcolo del valore di riscatto originario.
6) Istruzioni operative

Per la richiesta di ricostruzione della posizione assicurativa di cui al decreto in esame è stato predisposto il facsimile di domanda (allegato 3), che le Sedi avranno cura di riprodurre e di rendere disponibile per gli interessati.
La trattazione delle pratiche di ricostruzione dovrà avvenire utilizzando la procedura 3Erre. Il codice tipo pratica e la messa in linea dei programmi che ne consentiranno la trattazione e la diretta registrazione in ARPA saranno comunicati successivamente, con apposito messaggio.
7) Istruzioni contabili

In relazione alla rilevazione degli oneri derivanti dalla ricostituzione delle posizioni e alle istruzioni in materia contabile si fa riserva di fornire successive indicazioni.

Il Direttore Generale
Crecco

Allegato 1

Twitter Facebook