Eureka Previdenza

Artigiani e commercianti

Regime contributivo agevolato

(circ.28/2020)

Vedi capitolo dedicato

L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.

Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 e n. 25/19 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.

Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

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