Eureka Previdenza

Artigiani e commercianti

Massimale imponibile di reddito annuo

 

Artigiani e commercianti

Massimale imponibile di reddito annuo

 

Anno 2020

Anno 2020 (circ.28/2020)

L’comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2020 pari ad € 47.379,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2020, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00 (€ 47.379,00 più € 31.586,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, ad € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:  

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 19.267,46 (47.379,00*24%+31.586,00*25%)

€ 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

17.609,20(47.379,00*21,90%+31.586,00*22,90%)

17.680,26 (47.379,00*21,99% +31.586,00 *22,99%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 25.289,96(47.379,00*24%+55.676,00*25%)

€ 25.382,71 (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€23.125,81(47.379,00*21,90%+55.676,00*22,90%)

€ 23.218,55 (47.379,00*21,99% +55.676,00*22,99%)

Anno 2019

Anno 2019 (circ.25/2019)

L’comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2019, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad € 102.543,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 25.164,32(47.143,00*24%+55.400,00*25%)

€ 25.256,60 (47.143,00*24,09% +55.400,00*25,09%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€22.549,47(47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%)

€ 22.641,76 (47.143,00*21,54% +55.400,00*22,54%)

 

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%)

€ 19.242,27 (47.143,00*24,0% +31.429,00*25,09)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€17.167,98(47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%)

€ 17.238,69 (47.143,00*21,54% +31.429,00 *22,54%)

 

Anno 2017

Anno 2017 (circ.22/2017)

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.410,85 (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%)

18.480,03 (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%)

16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,64%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%)

24.258,60 (46.123,00*23,64 % +54.201,00*24,64%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

21.158,59 (46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%)

21.248,88 (46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%)

Anno 2016

Anno 2016 (circ.15/2016)

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2016 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2016, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.064,92 (46.123,00*23,10% +30.749,00*24,10%)

18.134,10 (46.123,00*23,19 % +30.749,00*24,19%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

15.758,76 (46.123,00*20,10% +30.749,00*21,10%)

15.827,94 (46.123,00*20,19% +30.749,00 *21,19%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

23.716,85 (46.123,00*23,10% +54.201,00*24,10%)

23.807,14 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20.707,13 (46.123,00*20,10% +54.201,00*21,10%)

20.797,42 (46.123,00*20,19% +54.201,00*21,19%)

Anno 2015

Anno 2015 (circ.26/2015)

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2015 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€ 46.123,00 più € 30.749,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

17.719,00 (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%)

17.788,18 (46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

15.412,84 (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65%

15.482,02 (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74%

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

23.265,40 (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65%

23.355,69 (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20.255,68 (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65%

20.345,97  

(46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74%

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