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Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Natura ed entità del beneficio
(circ.29/2002)
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell’analoga normativa introdotta per i privi della visita, l’articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120 (abrogato dal dlgs 50/2007), ha disposto che il beneficio "della maggiorazione dell’anzianità contributiva" prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga "anche agli effetti dell’anzianità assicurativa", il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa.