Eureka Previdenza

Legge 113 del 29 marzo 1985

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.
Vigente al: 30-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Albo professionale

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici
privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e'
articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo
professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di
centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale e' istituito
presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme
previste dal successivo articolo 2.
L'iscrizione all'albo e' subordinata alla presentazione dei
seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo
di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di
formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo
della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo
in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della
funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della
vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione
di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato
provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il
certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una
dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore
svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
Art. 2.
Abilitazione alla funzione di centralinista

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui
all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in
possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da
scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per
centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di
cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione
professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un
esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo
comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono
avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano
compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in
possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai
corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione
professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per
centralinisti telefonici non vedenti.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si
svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di
aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della
telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione
regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici
privi della vista.
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la
presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e
scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico
- SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in
scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con
funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
12. Le domande per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e
per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui
al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene
effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14
luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni
trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3.
Obblighi dei datori di lavoro

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le
disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme
tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che
comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i
datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio,
sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della
vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della
presente legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni
centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della
vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente
legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di
lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51
per cento dei posti e' riservato ai centralinisti telefonici privi
della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui
centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti
ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel
comma precedente.
6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente
comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato
destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di
un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale.
7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli
stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle
societa' private concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi
previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di
centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla
legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori
obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
Coordinamento con la disciplina generale

1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono
computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla
disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa
che ha determinato la cecita'.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai
centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato,
abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie, e' tenuto ad assumere il
centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria
protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi
del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro
pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero
fino al verificarsi della prima vacanza.
Art. 5.
Denunce

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi
di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del
lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la
precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono
dotati, il numero e le generalita' dei centralinisti telefonici privi
della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai
centralini medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o
trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di
assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne
comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del
lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro
di cui sono dotati.
3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro
sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini
telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla
presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro
competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche
dell'apparecchiatura telefonica.
4. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP e tenuta a
comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione che lo richieda, lo elenco dei datori di lavoro, presso i
quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo
di assunzione.
Art. 6.
Modalita' per il collocamento

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di
assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di
lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti
disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma
precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta
giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento
del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i
criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente
dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta
del competente ufficio provinciale del lavoro.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai
soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti
non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti
richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni
ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto
all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo,
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li
invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede
all'avviamento d'ufficio
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e
l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso
l'ufficio del lavoro competente.
7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere
iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del
lavoro di province diverse da quella di residenza.
8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno
diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino
al compimento del 55° anno di eta'.
Art. 7.
Rapporto di lavoro e norme di tutela

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge
si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la
riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa
e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a
mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti
obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per
l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni,
relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di
centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e
dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Art. 8.
Trasformazione dei centralini

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla
possibilita' d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti
adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico
sono a carico della regione competente per territorio, la quale
provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro
interessato.
Art. 9.
Indennita' di mansione

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme
relative al loro collocamento obbligatorio e' corrisposta una
indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori
dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva ((nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335)).
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni
1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione
di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI
(Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Sanzioni

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le
comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel
predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa,
al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della
presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti,
sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una
somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni
posto riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono
versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera'
per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di
trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica.
Art. 11.
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita
per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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