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Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Destinatari della norma
(circ.29/2002)
Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori (circ.29/2002):
- i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio";
- gli invalidi per qualsiasi causa (vedi circ. 92/2002), ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
- gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.