Eureka Previdenza

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Modalità di versamento dell’onere

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Modalità di versamento dell’onere

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.

Saldo dell'onere o interruzione del pagamento

Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Concessione della rateizzazione

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna gestione previdenziale. Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici, nel caso in cui la facoltà di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, saranno riportate nel relativo provvedimento.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

Disposizioni della circolare 36/2019

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna gestione previdenziale. Nel caso in cui la facoltà di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, saranno riportate nel relativo provvedimento.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

 

 

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