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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
(circ.36/2019) (circ.106/2019)
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019.
Nella formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 20, il periodo di riscatto era da ricomprendere tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame.