Eureka Previdenza

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Soggetti beneficiari

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Soggetti beneficiari

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

L’avvenuta liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

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