Eureka Previdenza

Messaggio 23295 del 30 agosto 2006

Oggetto:
Rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962  - validità delle attestazioni di continuità e durata rilasciate da compagni di lavoro o dal datore di lavoro: chiarimenti  

Come noto l’art. 13 della Legge 1338/62 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e prescritti. Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, quarto e quinto comma della Legge 1338/62, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.  
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ripetutamente  intervenuta sull’utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, ad un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio. La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali  possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l’esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l’accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e ribadita della sentenza della Corte Costituzionale consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l’efficacia probatoria qualificata.  
In particolare la sentenza n. 1778/01 della Corte di Cassazione (sez civili ) ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/1989, non può essere estesa all’ipotesi in cui “la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l’epoca di costituzione del rapporto”.  
La questione è stata portata all’attenzione del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del  6 GIUGNO 2006 in occasione della quale il suddetto Comitato ha preso atto dell’orientamento espresso dalla magistratura  e  dell’opportunità di adeguare ad esso l’azione amministrativa secondo il principio di seguito enunciato:  

a)    ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall’art. 13 della Legge 1338/62 la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:  

    un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);  

    un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli “altri mezzi di prova” possono essere utilizzati per provare l’effettiva durata del rapporto);  

b)    il ricorso ad “altri mezzi di prova” - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell’ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.  

Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali di cui all’oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le data di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l’efficacia probatoria.  
Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell’arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l’esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.

Ogni comportamento difforme dal principio innanzi citato dovrà essere superato.

                                                        IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                  M. NORI

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