Eureka Previdenza

Rendita vitalizia CD/CM

Periodi successivi al 1961

(circ.32/2002)

Come è noto la legge 9 gennaio 1963 n.9 ha modificato ed integrato i requisiti per l’appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all’art.2 recita::"…il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."

In particolare il requisito dell’abitualità è ritenuto sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.

In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l’art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell’attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell’abitualità, è richiesto il requisito della prevalenza

Ulteriore novità introdotta dall’art.9 della legge 9/1963 è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo , ai quali vengono accreditate in misura fissa:

  • 156 giornate se uomo
  • 104 giornate se donna o giovani (ragazzo)

Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n.160 con decorrenza 1 gennaio 1975.

Nell’ambito del nuovo quadro normativo si ritengono riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (ovviamente per periodi documentati) le seguenti situazioni di omissione contributiva:

  • soggetto collaboratore che è stato iscritto per 104 giornate (donna) anziché 156 (uomo);
  • soggetto uomo che ha superato il 21° anno di età e risulti iscritto per 104 giornate anziché 156;
  • soggetto per il quale esiste un vuoto contributivo nell’arco della vita collaborativa senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione (caso ricorrente nell’ipotesi di cambio di titolarità e dimenticanza di uno o più componenti nella riproposizione del nucleo);
  • soggetto interessato da errore d’ufficio circa la decorrenza di una iscrizione ex novo nel nucleo, ad esempio a seguito di matrimonio;
  • soggetto non dichiarato dal titolare, che risulti componente del nucleo familiare per il periodo per il quale chiede di esercitare il diritto del riconoscimento dell’attività svolta quale collaboratore attivo dell’azienda autonoma.

Sono invece esclusi coloro per i quali ricorrano le seguenti ipotesi:

  • se nell’anno di riferimento risulti accertata la prevalenza di altra attività;
  • se minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell’assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954 n.1136 la cui validità è cessata a seguito dell’entrata in vigore dell’art.31 della legge 41/1986 (finanziaria del 1986);
  • se risulta cancellato con provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione.
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