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Rendita vitalizia CD/CM
Ammissibilità per il nucleo mezzadrile
(circ.141/2004)
Per quanto attiene all’ammissibilità alla costituzione di rendita vitalizia per i soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile, le numerose sentenze della Cassazione hanno acclarato il diritto all’esercizio dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 con riferimento ai collaboratori di impresa familiare (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) al fine di coprire periodi non più sanabili per intervenuta prescrizione e la cui responsabilità è attribuita al titolare dell’azienda.
Con riferimento alla portata della norma, il contratto di mezzadria vede come attori il mezzadro ed il concedente cui fa carico la responsabilità del pagamento dei contributi e pertanto non si colloca nella fattispecie delle imprese familiari. A tal proposito si fa presente che è stato formulato all’Avvocatura Centrale un apposito quesito anche alla luce degli orientamenti emersi in seno al Comitato per la gestione dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili cui all’art.47 della Legge 88/1989. Pertanto si fa riserva di ulteriori chiarimenti (circ.10/2004). Con precedenti circolari, numero 36 del 2003 e 10 del 2004, era stata fatta riserva di ulteriori istruzioni sull’ammissibilità alla rendita vitalizia dei collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili.
L’Avvocatura, con parere del 3/8/2004, ha riconosciuto : “ l’esperibilità da parte dei membri della famiglia colonica del modello legislativo delineato con l’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovviamente nel rispetto dei requisiti legislativi previsti”.
Per la valutazione delle domande, ivi ricomprese quelle già presentate, sono validi i criteri esposti con le circolari n.32/2002, 36 del 2003 e 10 del 2004 ed in ultimo con il messaggio n. 022705 del 14 luglio 2004.
E’ di tutta evidenza che il requisito della parentela e dell’affinità, entro il quarto grado, si riferisce al titolare del nucleo mezzadrile o colonico e non al concedente, responsabile del versamento dei contributi, nei confronti del quale non è previsto vincolo di parentela o affinità con il collaboratore dell’impresa familiare.