Eureka Previdenza

Rendita vitalizia CD/CM

Periodi compresi negli anni 1957-1961

(circ.32/2002)

Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD , sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda.
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
L’assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall’art. 25 della legge 30 aprile 1969, n.153.
Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l’iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all’attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d’impresa.

Rendita vitalizia CD/CM

Periodi compresi negli anni 1957-1961

(circ.32/2002)

Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD , sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda.
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
L’assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall’art. 25 della legge 30 aprile 1969, n.153.
Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l’iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all’attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d’impresa.

Sistema di attribuzione delle giornate dal 1957 al 1961

Nella fattispecie ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi e della ripartizione delle giornate, nella previsione della citata legge 1047/1957, l’attribuzione, nell’ambito del nucleo, seguiva un principio di priorità graduale con riferimento alla contribuzione accertata complessivamente per ciascun nucleo in relazione al fabbisogno, determinando tre ordini di situazioni:

  • attribuzione piena di giornate;
  • attribuzione parziale di giornate;
  • non attribuzione di giornate;

Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata legge 1047/1957:

  • art.3 , terzo comma : "Rimane fermo l’obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall’art.2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l’indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico";
  • art.5: " I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art.3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:
    • le prime 104 giornate al capofamiglia e le altre in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli e al capo-famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capofamiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilità secondo l’anzianità;
    • le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capofamiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti eguali fra di loro, ma non oltre il limite minimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti eguali al capofamiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l’accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l’ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all’attribuzione nel modo indicato nel primo comma in numero inferiore ai quozienti sopraindicati…omissis….Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati a norma dell’art. 3 della presente legge sulla famiglia quale risulta al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono…omissis"

Soggetti ammessi alla facoltà di riscatto

In base a quanto statuito dalle norme in esame per il periodo 1957/1961 possono essere individuati i casi riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962 per periodi di attività documentata:

  • parente e affine superiore a 14 anni, che risulta componente della famiglia alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, iscritto negli elenchi con zero giornate ovvero non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età e non dichiarato dal titolare del nucleo;
  • parente e affine, iscritto regolarmente negli anni 1957 e seguenti (o nell’anno 1958 e successivi…etc) al quale non risultano accreditate giornate per uno o più anni senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di esclusione dagli elenchi.

Nelle ipotesi individuate il riconoscimento del diritto per gli anni 1957/1961 può essere concesso fino alla concorrenza di 104 giornate, per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini. Ciò in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 13 comma 3 bis della legge 1 giugno 1991 n.166 in materia di riscatto contributi 1957/1961, previsto dall’art.11 della legge 2 agosto 1990 n.233 (circolare n.155 del 15 giugno 1991).

Per quanto attiene ai giovani che compiono l’età minima per l’assoggettamento dell’obbligo assicurativo (14 anni) nel corso dell’anno medesimo, così come previsto con circolare n.271 del 27 novembre 1991 (punto due), il diritto alla costituzione della rendita vitalizia può essere esercitato per un numero di giornate proporzionato al periodo intercorrente tra la data del compimento del 14° anno di età e il 31 dicembre.

Soggetti esclusi

Restano pertanto esclusi dalla possibilità di sanare la posizione assicurativa i soggetti parenti ed affini che:

  • non risultano presenti nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell’anno e/o degli anni di riferimento;
  • risultano cancellati dagli elenchi a seguito di motivato provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione
  • risultano presenti nel nucleo familiare senza giornate accreditate in quanto iscritti negli elenchi quali unità a carico del titolare ai fini dell’assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre1954 n. 1136.
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