Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa a domanda

Servizio militare e contribuzione nella gestione dei Coltivatori diretti

(circ.217/94)

Per l'accredito figurativo dei periodi di svolgimento del servizio militare di leva durante in presenza di contribuzione obbligatoria versata nella gestione speciale dei CD/CM si deve distinguere tra

  • Servizio militare prestato dal 1962;
  • Servizio militare prestato negli anni 1957-1961

Contribuzione figurativa a domanda

Servizio militare e contribuzione nella gestione dei Coltivatori diretti

(circ.217/94)

Per l'accredito figurativo dei periodi di svolgimento del servizio militare di leva durante in presenza di contribuzione obbligatoria versata nella gestione speciale dei CD/CM si deve distinguere tra

  • Servizio militare prestato dal 1962;
  • Servizio militare prestato negli anni 1957-1961

Servizio militare collocato dal 1962

Servizio militare collocato dal 1962

I periodi di Servizio Militare effettuati dal 1962 in poi determinano l'accredito figurativo con contemporanea cancellazione del corrispondente periodo di iscrizione negli elenchi dei CD/CM.

Contribuzione CD/CM dal 57 al 61 interamente coperti da Servizio militare

Contribuzione CD/CM per gli anni dal 57 al 61 interamente coperti da Servizio militare

Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).

Periodi parzialmente coperti da Servizio Militare negli anni dal 1957 al 1961

Periodi parzialmente coperti dallo svolgimento del Servizio Militare negli anni dal 1957 al 1961
La piena attuazione dell'art. 4-ter della legge n. 63/17.3.1993, nell'interpretazione dettata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la lettera del 16.3.1994, secondo la quale la disposizione "va intesa nel senso di riconoscere validità, ai fini previdenziali, a quei periodi inferiori all'anno che non potevano essere considerati secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge n. 1047/1957, ma che con il provvedimento di cui all'art. 4-ter sono ora da ritenere attribuibili", comporta che l'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la legge n. 1047/1957, venga effettuato come di seguito esplicitato.

Iscritti per il periodo 1957/1961 nella sola gestione dei CD/CM

Assicurati iscritti per il periodo 1957/1961 nella sola gestione dei CD/CM

(circ.217/94)

Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).

L'accertamento della compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori fatti valere nella sola Gestione dei CD/CM dal richiedente, va effettuato con riferimento alla sola posizione assicurativa costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM per gli anni di vigenza della legge n. 1047/1957 in cui e' collocato il periodo di S.M., in caso di assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990. Se invece la facoltà di riscatto prevista da tale statuizione di legge fosse stata esercitata, detto accertamento circa la compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori va effettuato tenendo conto non soltanto delle giornate certificate dagli elenchi CD/CM riferiti al periodo di vigore della legge n. 1047/1957, ma anche delle giornate riscattate dall'interessato avvalendosi di detta facoltà, perché - come e' noto - i contributi da riscatto sono contributi effettivi, equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori. Conseguentemente:

  • per l'anno solare o gli anni solari già coperto/i da 156 giornate, certificate dagli elenchi di categoria (in caso di assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990) ovvero totalizzate tenendo conto sia delle risultanze di detti elenchi sia delle giornate riscattate dall'interessato (in caso di avvenuto esercizio della facoltà riconosciuta dal suddetto art. 11), l'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare non e' consentito;
  • soltanto per l'anno solare o gli anni solari coperto/i da un numero di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati in numero corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore di giornate (coincidenti con quelle risultanti dagli elenchi di categoria, in caso di assenza di riscatto, ovvero totalizzate sia con quelle attribuite in detti elenchi, sia con quelle riscattate, in caso di avvenuto esercizio della relativa facoltà entro il limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto dall'art. 11 della legge n. 233/2.8.1990, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991).

Iscritti con Servizio militare nel 57/61 e contribuzione come CD/CM e AGO

Assicurati iscritti per il periodo 1957/1961 sia nella gestione CD/CM, sia nell'AGO e chiamati in tale periodo ad assolvere gli obblighi di leva

(circ.217/94)

Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).

La legge n. 1047/1957 prescriveva il solo e semplice requisito dell'abitualità dell'attività diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile, cosicché gli iscritti negli elenchi CD/CM in rapporto alla loro attività di abituale e manuale coltivazione dei terreni, potevano dedicarsi - con conseguente iscrizione nell'AGO - pure al contemporaneo svolgi mento di attività subordinata presso terzi (a tal proposito vedi circolare 135/92).
Il criterio secondo il quale, in tali casi di attività e di contribuzioni diverse, l'accreditamento dei contributi figurativi per S.M. deve essere effettuato nell'A.G.O., con riferimento esclusivo ai contributi che risultano versati in quest'ultima assicurazione, anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare, non può essere inteso pure nel senso che il limite di compatibilità fra contribuzione obbligatoria e contribuzione figurativa debba essere determinato con riguardo alla sola contribuzione nell'A.G.O., prescindendo da quella esistente nella Gestione CD/CM. Infatti, la legittimità dell'accreditamento figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno ossequio del principio fondamentale secondo il quale la contribuzione figurativa può essere riconosciuta unicamente per periodi scoperti di contribuzione. Conseguentemente, in casi come quelli in argomento, vanno sempre distinte due fasi di adempimenti e cioe':

  • l'accertamento preventivo della compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori fatti valere dal richiedente e considerati - ai fini di tale verifica di compatibilità - nella loro unitarietà, in quanto facenti capo ad un unico soggetto e non come costituiti da due partite contributive del tutto separate, una nella gestione CD/CM e l'altra nell'A.G.O. (in concreto, poiché i precedenti assicurativi da prendere in considerazione nel loro insieme sono le giornate risultanti dagli elenchi di categoria riferiti agli anni di vigenza della legge n. 1047/1957, le giornate riscattate per gli anni stessi, ove l'interessato si fosse avvalso della relativa facoltà, nonché le settimane di contribuzione fatte valere per detti anni nell'A.G.O., tale prima fase di adempimenti comporta le seguenti due conclusioni alternative: o la somma delle sopra specificate contribuzioni effettive fatte valere per lo stesso anno o gli stessi anni e' sufficiente a coprire l'anno solare o gli anni solari in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso il riconoscimento figurativo di tale servizio non e' consentito, oppure dette contribuzioni effettive non assicurano la copertura dell'anno solare o degli anni solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso l'accreditamento figurativo e' consentito nei limiti e con le modalità indicate nel successivo alinea);
  • soltanto dopo la preventiva verifica di compatibilità di cui al precedente alinea e sempre che il relativo esito sia la constatazione dell'insufficienza delle citate contribuzioni effettive a coprire l'anno solare o gli anni solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio militare, può procedersi all'accreditamento, in rapporto a tale servizio, dei contributi figurativi, effettuandolo nell'A.G.O. (a tale fine, valgano gli esempi che seguono:
    1. 1 esempio (assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990; n. 60 giornate di iscrizione negli elenchi dei CD/CM e n. 20 contributi settimanali da lavoro dipendente, coesistenti in un anno in cui si colloca il servizio militare reso nel periodo di vigenza della legge n. 1047/1957): sommando le 20 settimane corrispondenti alle 60 giornate di iscrizione negli elenchi CD/CM (60 gg. : 3 = 20 sett.) alle 20 settimane accreditate nell'A.G.0., il riconoscimento figurativo del S. M. va effettuato per detto anno in quest'ultima assicurazione per non più di 12 settimane (40 settimane di contribuzione mista effettiva + 12 settimane di contribuzione figurativa = 52 settimane nell'anno);
    2. 2 esempio (44 giornate riscattate ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990 per raggiungere, con le n. 60 giornate risultanti dall'elenco di categoria, il limite annuo di 104 giornate nella gestione CD/CM, come unicamente previsto da detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991 (5); le 104 giornate così totalizzate coesistono, nell'anno in cui si colloca il servizio militare, con n. 10 contributi settimanali da lavoro dipendente): sommando le 35 settimane corrispondenti alle 104 giornate nella Gestione CD/CM (104 gg. : 3 = 34.6 settimane, arrotondate a 35) alle 10 settimane accreditate nell'A.G.O., il riconoscimento figurativo del S.M. va effettuato, per detto anno, in quest'ultima assicurazione per non più di 7 settimane (45 settimane di contribuzione mista effettiva + 7 settimane di contribuzione figurativa = 52 settimane nell'anno).

Iscritti con Servizio militare e contribuzione CD/CM nel 57/61 e poi nell'AGO

Assicurati iscritti negli anni 57/61 nella sola gestione CD/CM, chiamati in tale periodo ad assolvere gli obblighi di leva e iscritti nell'ago solo in anni successivi al Servizio Militare

(circ.217/94)

Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).

Il fatto che il servizio militare, nei casi ipotizzati nel presente punto, sia collocato in epoca anteriore all'iscrizione nell'A.G.0. ed il fatto che - trattandosi di iscritti con precedenti assicurativi sia nella Gestione CD/CM, sia nell'A.G.O. - l'accreditamento dei contributi figurativi per S.M. debba essere effettuato in quest'ultima assicurazione, con riguardo esclusivo ai contributi che vi risultano versati, anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare, non debbono indurre a forzature, come quella di ritenere che, nei casi in argomento, la contribuzione figurativa per S.M. sia in ogni caso compatibile con quella obbligatoria versata nell'A.G.0., dato che non può sovrapporsi a quest'ultima, relativa a periodi successivi all'assolvimento degli obblighi di leva. Ribadito che la legittimità dell'accreditamento figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno ossequio del principio fondamentale secondo il quale la contribuzione figurativa può essere riconosciuta unicamente per periodi scoperti di contribuzione e considerato che i casi di cui trattasi riguardano iscritti, all'epoca del servizio militare, nella sola Gestione dei CD/CM, si richiama quanto detto in proposito e cioè: soltanto per l'anno solare o gli anni solari in cui e' collocato il S.M. e risultante/i coperto/i da un numero annuo di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati in numero corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore di giornate. Una volta che tale differenza calcolata in giornate sia stata trasformata in settimane, può procedersi all'accreditamento di tali settimane nell'A.G.O., a titolo di contributi figurativi per S.M. (ad esempio, se all'interessato fossero state attribuite, nell'elenco di categoria, n. 30 giornate per l'anno 1958, la differenza fra il limite annuo di 156 giornate e tali 30 giornate risulterebbe pari a 126 giornate, corrispondenti a 126 : 3 = 42 settimane di contribuzione figurativa per servizio militare, da accreditare nell'A.G.O.; ciò in assenza di riscatto ex ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990, perché se l'interessato avesse riscattato, per l'anno 1958, n. 74 giornate necessarie per raggiungere il limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto da detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991, l'accreditamento figurativo nell'A.G.O. del S.M., sarebbe possibile soltanto per n. 17 settimane, determinate con le seguenti operazioni: n. 30 gg. risultanti dagli elenchi + 74 gg. riscattate = 104 gg.; 156 gg. - 104 gg. = 52 gg.; 52 gg. : 3 = 17 settimane riconoscibili figurativamente e da accreditare nell'A.G.O.).

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