Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa a domanda

Servizio militare

Periodi accreditabili

Sono accreditabili figurativamente tutti i periodi effettivi di Servizio Militare (sia in tempo di pace che di guerra) e quelli ad esso equiparati.

Sono considerati equiparati:

  • il Servizio sostitutivo civile
  • il Servizio Militare non armato
  • il Servizio nella CROCE ROSSA italiana e nel Sovrano ordine di Malta, prestato dal personale maschile militare e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto
  • la partecipazione a formazioni PARTIGIANE, successiva all'8 settembre 1943, in qualità di partigiano/a combattente
  • il servizio prestato nel corpo delle guardie di PUBBLICA SICUREZZA se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa effettuata a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322.
  • di servizio prestato nella disciolta Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) se ha dato luogo a variazioni sul foglio matricolare o sullo stato di servizio e se non è stato riconosciuto ai fini del particolare trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione o corresponsione di una indennità "una tantum");
  • il servizio prestato nel CORPO DI POLIZIA dell'Africa italiana
  • il servizio prestato nel corpo dei VIGILI DEL FUOCO con la qualifica di "Vigile ausiliario"
  • il servizio prestato dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946 nell'Unione nazionale PROTEZIONE ANTIAEREA
  • Servizio prestato come MILITARIZZATI da dipendenti di amministrazioni statali, di enti pubblici ed aziende private tra il 10 giugno 40 e 15 ottobre 46. Non è richiesto il foglio matricolare, ma la documentazione rilasciata dalla competente autorità militare (circ. 105/98)
  • di servizio prestato nelle formazioni dell’Unione nazionale protezioni antiaerea (U.N.P.A.) dal personale maschile mobilitato durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946);
  • la prigionia subita da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio, anche se successiva al 15 ottobre 1946
  • l'internamento da civile nei lager nazisti prima del 15 ottobre 1946
  • il servizio militare prestato nelle forze armate tedesche durante la 2° guerra mondiale dagli altoatesini e dalle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone a lingua mista di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di S. Orsola e Luserna, che abbiano conservato e riacquistato la cittadinanza italiana, se non hanno preso parte ad azioni di terrorismo o sevizie
  • il Servizio Militare prestato nelle Forze Armate austriache dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1920 da cittadini dei territori già facenti parte dell'Impero Austro-ungarico.

NON è equiparato il servizio di volontariato civile nei paesi in via di sviluppo

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