Eureka Previdenza

Circolare 217 del 19 luglio 1994

Oggetto:
 Art. 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63 - CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.

ALL. 2
          Il Ministero del Lavoro e della Previdenza  Socia-
le, con lettera del 16.3.1994, prot. n. 6/PS 50366 (All. 1),
indirizzata alle Direzioni Generali dell'INPS e dello  SCAU,
ha   ribadito   il   contenuto  della  precedente  nota  del
22.10.1993, prot. n. 6/PS/56925 (All.  2),  confermando  sia
che la ratio dell'art. 4-ter della legge n. 63/17.3.1993 (1)
"risiede nella volonta' del  legislatore  di  consentire  il
riconoscimento  di periodi lavorativi prestati in agricoltu-
ra, anche se  inferiori  all'anno,  nel  periodo  1957/1961,
prescindendo   dall'eventuale  assenza  verificatasi  il  31
dicembre degli  anni  in  riferimento  a  causa  dell'assol-
vimento  degli  obblighi del servizio militare di leva", sia
che la disposizione stessa "va intesa nel senso  di  ricono-
scere  validita',  ai  fini  previdenziali,  a  quei periodi
inferiori  all'anno  che  non  potevano  essere  considerati
secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge
numero  1047/1957,  ma  che  con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 4-ter sono ora da ritenere "attribuibili".
          A  seguito  di tale ulteriore intervento dei Mini-
stero del Lavoro e della  Previdenza  Sociale,  lo  SCAU  ha
comunicato  a  questa  Direzione Generale che si appresta ad
emanare direttive alle proprie Sedi  periferiche  per  l'at-
tuazione  dell'articolo 4-ter della legge n. 63/17.3.1993 in
linea con quelle contenute nelle citate note ministeriali.
          Preso atto delle definitive direttive ministeriali
e delle suddette ultime comunicazioni dello SCAU, competente
ex lege in materia di obbligo assicurativo nei confronti dei
CD/CM,  questa Direzione Generale fornisce le istruzioni che
seguono, ai fini  del  pieno  riconoscimento  dell'attivita'
autonoma  e  associata  in  agricoltura, prestata negli anni
1957/1961 per periodi inferiori all'anno, a  causa  dell'as-
solvimento degli obblighi di leva.
A) ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE POSIZIONI
   ASSICURATIVE
a.1) Schede CD/CM 4-I.V. per la formazione degli elenchi
     suppletivi 1957/1961.
          Questa Direzione Generale conferma in via  defini-
tiva quanto gia' comunicato con Messaggio n. 06966/1 .6.1994
e cioe' che, per il futuro, non debbono  essere  piu'  inol-
trate  segnalazioni  agli Uffici locali dello SCAU, finaliz-
zate all'avvio di procedure di cancellazione  dagli  elenchi
dei  CD/CM  assentatisi, per assolvere gli obblighi di leva,
dai rispettivi nuclei familiari alla data  del  31  dicembre
degli anni dal 1957 al 1961.
          Relativamente   alle   segnalazioni  inviate  agli
Uffici locali dello SCAU precedentemente alla ricezione  del
citato  messaggio,  si  dispone  che  a  detti  Uffici siano
indirizzate immediatamente comunicazioni con richiesta di:
- considerare senz'altro annullate e revocate le
  segnalazioni di periodi di assenza dal nucleo familiare
  per servizio militare reso negli anni 1957/1961, nel caso
  che i riflessi di tali segnalazioni sulle posizioni
  assicurative degli interessati (i soggetti assentatisi a
  detto titolo e gli altri componenti dei rispettivi nuclei
  familiari) ancora non fossero stati formalizzati in sede
  di compilazione, da parte dei competenti U.PRO.CAU., delle
  Schede CD/CM 4 - I.V., che com'e' noto vengono utilizzate
  per la formazione degli elenchi suppletivi 1957/1961;
- riesaminare quelle Schede CD/CM 4- I.V. eventualmente gia'
  compilate dando seguito alle segnalazioni dei periodi di
  assenza dal nucleo familiare per servizio militare negli
  anni 1957/1961, ma non ancora trasmesse alle locali Sedi
  dell'INPS, prima di procedere a tale trasmissione, al fine
  di evitare che continuino a pervenire all'istituto schede
  da utilizzare per la formazione delgi elenchi suppletivi
  1957/1961 non in linea con le sopra richiamate direttive
  ministeriali di attuazione dell'art. 4-ter della legge
  numero 63/1993.
          Relativamente alle Schede  CD/CM  4  -  I.V.  gia'
pervenute  a  Sedi  dell'Istituto  da  parte  dei competenti
U.PRO.CAU, ma che ancora non fossero  state  trasmesse  alla
Direzione  Centrale  per la tecnologia informatica di questa
Direzione Generale,  tale  trasmissione  va  subordinata  ai
seguenti solleciti adempimenti:
- agli U.PRO.CAU che avessero gia' inviato dette schede non
  ancora trasmesse a questa Direzione Generale, va chiesto
  di precisare con urgenza se le stesse siano state
  compilate, oltre che per altre causali, anche dando
  seguito a segnalazioni dei periodi di assenza dal nucleo
  familiare per servizio militare negli anni 1957/1961;
- in caso di risposta affermativa, le schede in parola vanno
  restituite agli Uffici mittenti, con richiesta di
  riesaminarle, al fine di evitare che abbiano ulteriore
  corso quelle che fossero state compilate a seguito di
  segnalazioni dei citati periodi di assenza, per poi
  ritrasmettere alle locali Sedi dell'INPS soltanto quelle
  compilate per causali o titoli diversi dall'assenza per
  S.M.;
- in caso di risposta negativa, dette schede potranno
  senz'altro essere inviate alla Direzione Centrale per la
  tecnologia informatica.
          Per  quanto  riguarda, infine, le Schede CD/CM 4 -
I.V. ormai non piu' riesaminabili localmente, in quanto gia'
trasmesse alla citata Direzione Centrale, il riesame al fine
di non dare corso a quelle eventualmente risultanti  non  in
linea  con le direttive ministeriali di attuazione dell'art.
4-ter della legge n. 63/1993 non potra'  che  essere  effet-
tuato  al  centro,  utilizzando  i  dati che, secondo quanto
concordato con la Direzione  Generale  dello  SCAU,  saranno
acquisiti  da quest'ultima - sia mediante coinvolgimento dei
propri Uffici periferici, sia sulla base  dei  ricorsi  ver-
tenti  sulla  questione  di cui trattasi ed indirizzati alla
Commissione Centrale preposta al Servizio per  i  contributi
agricoli  unificati  -  e  poi  forniti  a  questa Direzione
Generale.
a.2) Pratiche di riscatto dei periodi totalmente o
     parzialmente scoperti di contribuzione, compresi negli
     anni 1957/1961.
          Le pratiche di riscatto ex  art.  11  della  legge
2.8.1990,  n.  233  (2),  definite  escludendo  dal riscatto
l'anno o gli anni compresi nel periodo 1957/1961, in cui  si
verifico'  l'assenza  del  richiedente  dal  proprio  nucleo
familiare, alla data del 31 dicembre  di  uno  o  taluni  di
detti  anni,  a  causa  dell'assolvimento  degli obblighi di
leva, se gia' seguite da impugnative o  domande  di  riesame
degli  interessati  debbono  senz'altro  essere  riesaminate
d'ufficio, ammettendo a riscatto anche il numero di giornate
pari  alla  differenza fra il limite annuo di giornate indi-
cato dall'assicurato nella domanda ed il numero di  giornate
attestato dall'elenco di categoria per l'anno o per gli anni
in cui si verifico' detta  assenza  per  servizio  militare,
alla data del 31 dicembre.
          Le impugnative gia' trasmesse al Comitato preposto
alla Gestione dei CD/CM saranno restituite  affinche'  siano
favorevolmente  riesaminate  e definite d'ufficio come sopra
disposto.
          Relativamente alle pratiche di  riscatto  definite
operando  la  suddetta  esclusione,  ma  non  seguite ne' da
domande di riesame, ne' da impugnative  dei  richiedenti  il
riscatto,  la  giurisprudenza  della  S. C. di Cassazione in
materia di riscatti - secondo la  quale,  in  tale  materia,
sono  applicabili  le  norme  di  ermeneutica contrattuale -
consente di subordinarne il riesame, nel senso sopra  speci-
ficato, all'attivazione degli interessati.
          Infatti  proprio  le norme di ermeneutica contrat-
tuale supportano la deduzione che come i vincoli nascenti da
contratto  si  estinguono  con  l'adempimento  da  parte dei
contraenti  delle  rispettive  obbligazioni  o   a   seguito
dell'inosservanza  di  termine  essenziale,  cosi' i vincoli
insorti con la presentazione della domanda  di  riscatto  si
estinguono  o a seguito dei rispettivi adempimenti delle due
parti (e cioe' con la definizione della domanda e  la  noti-
fica  del  relativo  onere  da  parte dell'Istituto e con il
pagamento di tale onere da parte dell'assicurato,  entro  il
termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosservanza del
termine assegnato per il pagamento dell'onere di riscatto  e
riconosciuto  come termine essenziale (art. 1457 c.c.) dalla
Suprema Corte.
a.3) Accreditamento dei contributi figurativi per servizio
     militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la
     legge numero 1047/26.10.1957.
          La piena attuazione dell'art. 4-ter della legge n.
63/17.3.1993, nell'interpretazione dettata dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata lettera  del
16.3.1993,  secondo  la quale la disposizione "va intesa nel
senso di riconoscere validita',  ai  fini  previdenziali,  a
quei  periodi  inferiori  all'anno  che  non potevano essere
considerati secondo la rigida applicazione  dei  criteri  di
cui  alla legge n. 1047/1957, ma che con il provvedimento di
cui all'art.  4-ter  sono  ora  da  ritenere  attribuibili",
comporta  che l'accreditamento dei contributi figurativi per
servizio militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la
legge 26.10.1957, n. 1047  (3),  venga  effettuato  come  di
seguito esplicitato.
1) ASSICURATI ISCRITTI NELLA SOLA GESTIONE DEI CD/CM.
          L'accertamento della compatibilita' dell'accredito
figurativo con i precedenti assicurativi  obbligatori  fatti
valere  nella  sola  Gestione  dei CD/CM dal richiedente, va
effettuato con riferimento alla sola posizione  assicurativa
costituita  dalle  giornate  certificate dagli elenchi CD/CM
per gli anni di vigenza della legge n. 1047/1957 in  cui  e'
collocato il periodo di S.M., in caso di assenza di riscatto
ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990.
          Se invece la facolta' di riscatto prevista da tale
statuizione  di legge fosse stata esercitata, detto accerta-
mento circa la compatibilita' dell'accredito figurativo  con
i  precedenti assicurativi obbligatori va effettuato tenendo
conto non soltanto delle giornate certificate dagli  elenchi
CD/CM   riferiti   al  periodo  di  vigore  della  legge  n.
1047/1957, ma anche delle giornate riscattate  dall'interes-
sato avvalendosi di detta facolta', perche' - come e' noto -
i contributi da riscatto sono contributi effettivi,  equipa-
rati a tutti gli effetti a quelli obbligatori.
          Conseguentemente:
- per l'anno solare o gli anni solari gia' coperto/i da 156
  giornate, certificate dagli elenchi di categoria (in caso
  di assenza di riscatto ex art. 11 L.- n. 233/1990) ovvero
  totalizzate tenendo conto sia delle risultanze di detti
  elenchi sia delle giornate riscattate dall'interessato (in
  caso di avvenuto esercizio della facolta' riconosciuta dal
  suddetto art. 11), l'accreditamento dei contributi
  figurativi per servizio militare non e' consentito;
- soltanto per l'anno solare o gli anni solari coperto/i da
  un numero di giornate inferiore a 156, i contributi
  figurativi per servizio militare possono essere
  accreditati in numero corrispondente alla differenza fra
  il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore
  di giornate (coincidenti con quelle risultanti dagli
  elenchi di categoria, in caso di assenza di riscatto,
  ovvero totalizzate sia con quelle attribuite in detti
  elenchi, sia con quelle riscattate, in caso di avvenuto
  esercizio della relativa facolta' entro il limite annuo di
  104 giornate, come unicamente previsto dall'art. 11 della
  citata legge n. 233/1990, prima che il limite stesso
  venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis,
  della Legge n. 166/1.6.1991).
2) ASSICURATI ISCRITTI SIA NELLA GESTIONE DEI CD/CM, SIA
   NELL'AGO, NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 1047/1957
   E CHIAMATI IN TALE PERIODO AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI
   LEVA.
          E' noto (v. circolare n. 135/19.5.1992) (4) che la
legge  n. 1047/1957 prescriveva il solo e semplice requisito
dell'abitualita'   dell'attivita'   diretto-coltivatrice   o
colonica  o mezzadrile, cosicche' gli iscritti negli elenchi
CD/CM in rapporto alla loro attivita' di abituale e  manuale
coltivazione  dei  terreni,  potevano dedicarsi - con conse-
guente iscrizione nell'AGO - pure al  contemporaneo  svolgi-
mento di attivita' subordinata presso terzi.
          Il  criterio  secondo  il  quale,  in tali casi di
attivita' e di contribuzioni diverse,  l'accreditamento  dei
contributi   figurativi  per  S.M.  deve  essere  effettuato
nell'A.G.O., con riferimento  esclusivo  ai  contributi  che
risultano  versati  in quest'ultima assicurazione, anche per
quanto riguarda la determinazione del  contributo  medio  da
accreditare,  non  puo'  essere inteso pure nel senso che il
limite di compatibilita' fra  contribuzione  obbligatoria  e
contribuzione   figurativa   debba  essere  determinato  con
riguardo alla sola contribuzione  nell'A.G.O.,  prescindendo
da quella esistente nella Gestione CD/CM.
          Infatti,   la   legittimita'   dell'accreditamento
figurativo rimane sempre e  comunque  subordinata  al  pieno
ossequio  del  principio  fondamentale  secondo  il quale la
contribuzione figurativa puo' essere riconosciuta unicamente
per periodi scoperti di contribuzione.
          Conseguentemente,  in casi come quelli in argomen-
to, vanno sempre distinte due fasi di adempimenti e cioe':
- l'accertamento preventivo della compatibilita'
  dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi
  obbligatori fatti valere dal richiedente e considerati -
  ai fini di tale verifica di compatibilita' - nella loro
  unitarieta', in quanto facenti capo ad un unico soggetto e
  non come costituiti da due partite contributive del tutto
  separate, una nella gestione CD/CM e l'altra nell'A.G.O.
  (in concreto, poiche' i precedenti assicurativi da pren-
  dere in considerazione nel loro insieme sono le giornate
  risultanti dagli elenchi di categoria riferiti agli anni
  di vigenza della L. n. 1047/1957, le giornate riscattate
  per gli anni stessi, ove l'interessato si fosse avvalso
  della relativa facolta', nonche' le settimane di
  contribuzione fatte valere per detti anni nell'A.G.O.,
  tale prima fase di adempimenti comporta le seguenti due
  conclusioni alternative: o la somma delle sopra
  specificate contribuzioni effettive fatte valere per lo
  stesso anno o gli stessi anni e' sufficiente a coprire
  l'anno solare o gli anni solari in cui si colloca il
  servizio militare, nel qual caso il riconoscimento
  figurativo di tale servizio non e' consentito, oppure
  dette contribuzioni effettive non assicurano la copertura
  dell'anno solare o degli anni solari cui si riferiscono ed
  in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso
  l'accreditamento figurativo e' consentito nei limiti e con
  le modalita' indicate nel successivo alinea);
- soltanto dopo la preventiva verifica di compatibilita' di
  cui al precedente alinea e sempre che il relativo esito
  sia la constatazione dell'insufficienza delle citate
  contribuzioni effettive a coprire l'anno solare o gli anni
  solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio
  militare, puo' procedersi all'accreditamento, in rapporto
  a tale servizio, dei contributi figurativi, effettuandolo
  nell'A.G.O. (a tale fine, valgano gli esempi che seguono:
1   esempio  (assenza di riscatto ex art. 11 L. n. 233/1990;
n. 60 giornate di iscrizione negli elenchi dei CD/CM e n. 20
contributi  settimanali da lavoro dipendente, coesistenti in
un anno in cui si colloca  il  servizio  militare  reso  nel
periodo  di  vigenza  della L. n. 1047/1957): sommando le 20
settimane corrispondenti  alle  60  giornate  di  iscrizione
negli  elenchi  CD/CM (60 gg. : 3 = 20 sett.) alle 20 setti-
mane accreditate nell'A.G.0., il  riconoscimento  figurativo
del  S.  M.  va  effettuato  per  detto anno in quest'ultima
assicurazione per non piu' di 12 settimane (40 settimane  di
contribuzione  mista  effettiva  + 12 settimane di contribu-
zione figurativa = 52 settimane nell'anno);
2  esempio (44 giornate riscattate ex art. 11 L. n. 233/1990
per  raggiungere,  con  le n. 60 giornate risultanti dall'e-
lenco di categoria, il limite annuo di  104  giornate  nella
gestione  CD/CM,  come unicamente previsto da detto art. 11,
prima che il limite stesso venisse elevato  a  156  giornate
dall'art.  13, comma 3 bis, della L. n. 166/1.6.1991 (5); le
104 giornate cosi' totalizzate coesistono, nell'anno in  cui
si  colloca  il  servizio  militare,  con  n.  10 contributi
settimanali da lavoro dipendente): sommando le 35  settimane
corrispondenti  alle  104 giornate nella Gestione CD/CM (104
gg. : 3 = 34.6 settimane, arrotondate a 35) alle  10  setti-
mane  accreditate  nell'A.G.O., il riconoscimento figurativo
del S.M. va effettuato,  per  detto  anno,  in  quest'ultima
assicurazione  per  non piu' di 7 settimane (45 settimane di
contribuzione mista effettiva + 7 settimane di contribuzione
figurativa = 52 settimane nell'anno).
3) ASSICURATI ISCRITTI NELLA SOLA GESTIONE DEI CD/CM NEGLI
   ANNI DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 1047/1957, CHIAMATI IN
   TALI ANNI AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI LEVA E ISCRITTI
   NELL'A.G.O. SOLTANTO IN ANNI SUCCESSIVI AL S.M..
          Il  fatto  che  il  servizio  militare,  nei  casi
ipotizzati  nel  presente  punto,  sia  collocato  in  epoca
anteriore  all'iscrizione  nell'A.G.0.  ed  il  fatto  che -
trattandosi di  iscritti  con  precedenti  assicurativi  sia
nella Gestione CD/CM, sia nell'A.G.O. - l'accreditamento dei
contributi figurativi per S.M. debba  essere  effettuato  in
quest'ultima   assicurazione,   con  riguardo  esclusivo  ai
contributi  che  vi  risultano  versati,  anche  per  quanto
riguarda  la determinazione del contributo medio da accredi-
tare, non  debbono  indurre  a  forzature,  come  quella  di
ritenere  che,  nei  casi  in  argomento,  la  contribuzione
figurativa per S.M. sia in ogni caso compatibile con  quella
obbligatoria  versata nell'A.G.0., dato che non puo' sovrap-
porsi a quest'ultima, relativa a periodi successivi  all'as-
solvimento degli obblighi di leva.
          Ribadito  che  la legittimita' dell'accreditamento
figurativo rimane sempre e  comunque  subordinata  al  pieno
ossequio  del  principio  fondamentale  secondo  il quale la
contribuzione figurativa puo' essere riconosciuta unicamente
per  periodi  scoperti  di contribuzione e considerato che i
casi di cui  trattasi  riguardano  iscritti,  all'epoca  del
servizio  militare,  nella  sola  Gestione dei CD/CM, si ri-
chiama quanto precisato nel precedente  punto  1)  e  cioe':
soltanto  per  l'anno  solare  o  gli  anni solari in cui e'
collocato il S.M. e  risultante/i  coperto/i  da  un  numero
annuo  di  giornate inferiore a 156, i contributi figurativi
per servizio militare possono essere accreditati  in  numero
corrispondente  alla  differenza  fra il limite annuo di 156
giornate e detto numero inferiore di giornate.
          Una volta che tale differenza calcolata  in  gior-
nate  sia  stata  trasformata  in settimane, puo' procedersi
all'accreditamento di tali settimane nell'A.G.O.,  a  titolo
di  contributi figurativi per S.M. (ad esempio, se all'inte-
ressato fossero state attribuite, nell'elenco di  categoria,
n.  30 giornate per l'anno 1958, la differenza fra il limite
annuo di 156 giornate e tali 30 giornate risulterebbe pari a
126  giornate,  corrispondenti  a  126 : 3 = 42 settimane di
contribuzione figurativa per servizio militare, da  accredi-
tare  nell'A.G.O.; cio' in assenza di riscatto ex art. 11 L.
n. 233/1990, perche' se l'interessato avesse riscattato, per
l'anno  1958,  n.  74 giornate necessarie per raggiungere il
limite annuo di 104 giornate, come  unicamente  previsto  da
detto  art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a
156 giornate dalla L. n. 166/1991, art.  13,  comma  3  bis,
l'accreditamento  figurativo  nell'A.G.O.  del S.M., sarebbe
possibile soltanto per n. 17 settimane, determinate  con  le
seguenti operazioni: n. 30 gg. risultanti dagli elenchi + 74
gg. riscattate = 104 gg.; 156 gg. - 104 gg. = 52 gg.; 52 gg.
:  3  =  17  settimane  riconoscibili  figurativamente  e da
accreditare nell'A.G.O.).
a.4) Pratiche definite  escludendo  dalla  ricongiunzione  o
riscatto  o  riconoscimento  ad  altro  titolo  presso altre
gestioni previdenziali  l'anno  o  gli  anni,  compresi  nel
periodo  1957/1961, in cui si verifico' l'assenza dell'inte-
ressato dal  proprio  nucleo  familiare  alla  data  del  31
dicembre di uno o piu' di detti anni.
          Relativamente  agli  effetti  che  derivano, dalla
legge in  argomento,  sulle  pratiche  di  ricongiunzione  o
riscatto  o  riconoscimento  ad altro titolo presso gestioni
previdenziali diverse dei  periodi  attribuiti  dalla  legge
stessa, si fa riserva di istruzioni con separata circolare.
B) DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
          Le istruzioni della presente  circolare  che  con-
sentono  il  pieno  riconoscimento dell'attivita' autonoma e
associata in agricoltura, prestata negli anni 1957/1961, per
periodi  inferiori  all'anno a causa dell'assolvimento degli
obblighi di leva, devono trovare  applicazione  per  i  casi
futuri e per quelli che risultassero in trattazione.
          Sulla base delle stesse istruzioni devono altresi'
essere  riesaminate,  a  richiesta  delgi  interessati,   le
domande definite in difformita' con provvedimento di rigetto
ovvero di accoglimento con una decorrenza differita.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                      TRIZZINO
---------------------------
(1) v. "Atti Ufficiali" 1993, pag. 1440
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag.  877
(4) v. "Atti Ufficiali" 1992, pag. 2019
(5) v. "Atti Ufficiali" 1991, pag. 1572
All. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA            Roma, 16 marzo 1994
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale
Div. VI
Prot. n. 6/PS/50366/INT
                              All'INPS - Direzione Centrale
                                         Pensioni
                              Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
                              (rif. lettera 1 ottobre 1993
                              n. 12.5/0020432)
                              Allo SCAU - Direzione Generale
                              Via Barberini, 67 - ROMA
                              (rif. lettera 23.6.1993
                              n.A2902)
Oggetto: Articolo 4 ter legge 17 marzo 1993 n. 63.
          Con nota del 22 ottobre scorso questo Ministero ha
reso  noto  il  proprio  avviso in ordine alla portata della
disposizione di cui all'articolo 4 ter della legge 17  marzo
1993  n.  63,  secondo  cui i contributi per l'assicurazione
invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti,  mezzadri  e
coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai
sensi della legge 26 ottobre 1957,  n.  1047,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono cumulabili con i con-
tributi di  altre  forme  di  assicurazione  obbligatoria  o
comunque  accreditati anche in forma volontaria o figurativa
per periodi diversi dallo stesso anno solare.
          Con lettere del 7  dicembre  e  3  gennaio  scorsi
codesti  enti  hanno  ritenuto  di far conoscere talune per-
plessita' di ordine  normativo  e  finanziario  prospettando
l'opportunita' di un ulteriore provvedimento legislativo.
          Al riguardo questo Ministero, constatata l'urgenza
di pervenire ad una corretta ed  uniforme  applicazione  del
citato articolo 4 ter, e ritenuta l'attuale improcedibilita'
di una proposta di provvedimento  interpretativo,  non  puo'
che  ribadire il contenuto della propria nota del 22 ottobre
1993, secondo  la  quale  la  ratio  della  disposizione  in
oggetto risiede nella volonta' del legislatore di consentire
il riconoscimento di periodi lavorativi  prestati  in  agri-
coltura, anche se inferiori all'anno, nel periodo 1957-1961,
prescindendo  dall'eventuale  assenza  verificatasi  il   31
dicembre degli anni in riferimento a causa dell'assolvimento
degli obblighi del servizio militare di leva.
          Cio' premesso  si  conferma  che  la  disposizione
tende  a  realizzare  il  proposito  dell'On.le  Carlotto di
risolvere l'annoso problema relativo  alla  valutazione  dei
periodi  in  discorso  e  pertanto  va  intesa  nel senso di
riconoscere validita', ai fini previdenziali a quei  periodi
inferiori  all'anno,  che  non  potevano  essere considerati
secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge
1047/1957, ma che con il provvedimento di cui all'articolo 4
ter sono ora da ritenere "attribuibili".
          Pertanto risultano  cumulabili  con  i  contributi
gia'  versati,  o  comunque accreditati, i periodi inferiori
all'anno attribuibili ai  sensi  della  legge  1047/1957,  e
quelli  comunque  corrispondenti  a  reale attivita' diretto
coltivatrice o colonica o  mezzadrile,  espletata  anterior-
mente  all'assenza dell'interessato dal suo nucleo familiare
alla data del  31  dicembre  degli  anni  1957-1961,  dovuta
all'assolvimento degli obblighi di leva.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BORGIA
All. 2
                                     Roma, 22 ottobre 1993
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale
Div. VI
Prot. n. 6/PS/56925/INT
                              All'INPS - Direzione Centrale
                                         Pensioni
                              Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
                              (Rif.to lettera 1 ottobre 1993
                              n. 12.5/0020432)
                              Allo SCAU Direzione Generale
                              Via Barberini, 67 - ROMA -
                              (Rif.to lettera 23.6.1993
                              n. A2902)
Oggetto: Interrogazioni Sen. CARLOTTO. Legge 26.10.1957 n.
         1047.
          Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26  ottobre
1957  n.  1047,  abrogato  con decorrenza 1962 dalla legge 9
gennaio 1963 n. 9, stabiliva  che  l'accredito  annuale  dei
contributi per invalidita', vecchiaia e superstiti, a favore
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni  per  il  periodo
1957-1961  veniva  effettuato per ogni componente attivo del
nucleo familiare in  base  allo  stato  di  famiglia  al  31
dicembre dell'anno di riferimento.
          L'applicazione   rigorosa   di  tale  disposizione
comportava l'impossibilita' di consentire l'attribuzione dei
contributi  IVS  per  quei  componenti che pur avendo svolto
attivita' diretto coltivatrice per gran parte  dell'anno  ne
erano eslcusi perche' non presenti al 31 dicembre nel nucleo
familiare.
          In  particolare  l'esclusione  ha   riguardato   i
soggetti  che si sono trovati alla data predetta in servizio
militare obbligatorio.
          Per porre  fine  alla  anomala  situazione  creata
dalla  norma  in  premessa  e'  recentemente  intervenuto il
legislatore con l'articolo 4 ter della legge 17  marzo  1993
n. 63.
          L'argomento  e'  stato  altresi' oggetto di talune
interrogazioni parlamentari preentate dal Sen.  Carlotto  ed
altri  alle  quali questo Ministero ha gia' fornito adeguata
risposta,  riservandosi  di  impartire  opportune  direttive
chieste  anche  con  le  note  sopraspecificate  da  codesti
Istituti previdenziali.
          Il citato articolo 4 ter, com'e' noto, ha disposto
che i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia
ai coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  attribuibili
anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni  ed  inte-
grazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di
assicurazione obbligatoria o comunque accreditati  anche  in
forma  volontaria  o  figurativa  per  periodi diversi dello
stesso anno solare.
          Sembra quindi ultronea la conseguenza che  codesto
Istituto fa discendere dalla norma in questione, vale a dire
l'obbligo di cancellazione dell'assicurato dagli elenchi dei
CC.DD.  per l'anno di riferimento ove si constati l'assenza,
al 31 dicembre, anche se per forza maggiore, con limitazione
dell'anzianita' contributiva utile a pensione.
          Gli  Enti  in indirizzo valuteranno pertanto l'op-
portunita' di adottare iniziative atte a  garantire  che  la
disposizione  di cui all'articolo 4 ter della legge 17 marzo
1993 n. 63 venga applicata in modo da  realizzare  compiuta-
mente  il  dettato  legislativo,  e, nell'intento di evitare
sperequazioni a danno di chi abbia prestato  servizio  mili-
tare  di  leva  nel  periodo  di  vigenza  della legge 1047,
vengano consentiti soltanto  interventi  modificativi  della
posizione  previdenziale  favorevoli  agli  interessati, me-
diante  riconoscimento  di  periodi  lavorativi  coperti  da
qualsiasi forma di contribuzione.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to Borgia

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