Eureka Previdenza

Circolare 105 del 15 maggio 1998

Oggetto:
Chiarimenti in materia di contribuzione figurativa e di riscatti

SOMMARIO:

1) Periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità accreditabili figurativamente in Ago.

2) Periodi di militarizzazione ai soli effetti penali e disciplinari: accreditamento figurativo.

3) Accreditamenti figurativi dei periodi di aspettativa per lo svolgimento di cariche sindacali: tempestività delle comunicazioni agli interessati.

4) Riscatti dei periodi di lavoro all’estero: caratteristiche dell’eventuale convalida della documentazione da parte delle Autorità consolari.

5) Precisazioni in ordine ai riscatti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto leg.vo 16.9.96, n.564

In relazione a perplessità manifestate dalle Sedi si ravvisa l’opportunità di fornire alcuni chiarimenti in materia di accreditamenti figurativi e di riscatti nell’assicurazione generale obbligatoria.

1) Periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità: contribuzione figurativa.

La norma primaria che ha dato titolo all’accreditamento figurativo dei periodi di astensione facoltativa durante lo stato di gravidanza e puerperio è l’art. 56 del R.D.L. 4.10.35, n.1827, ed è applicabile ai periodi di astensione previsti dalle norme protempore vigenti e quindi anche a quelli anteriori all’emanazione della legge 30.12.71, n.1204.

Con l’occasione si ricorda che per l’individuazione dei possibili periodi di astensione facoltativa anteriori all’emanazione della suddetta legge 1204/71 occorre riferirsi all’art. 6 della legge 26.8.50, n.860, nel testo sostituito dall’art. unico della legge 23.5.51, n.394, e al successivo art. 7 della stessa legge 860.

Si chiarisce pertanto che le istruzioni impartite con circ.220 C. e V. del 21.7.69, parte seconda, determinate dalla considerazione che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 12 , 1 e 2c. del D.P.R. 818/57 rendevano priva di base normativa l’esclusione dell’accreditamento figurativo per i periodi di astensione facoltativa, non limitano la possibilità dell’accreditamento ai periodi successivi all’emanazione della circolare stessa.

Si precisa, infine, che nei casi in cui per i periodi di astensione facoltativa risulti erogata, secondo la prassi all’epoca in vigore, l’indennità di disoccupazione col relativo accreditamento figurativo ( cfr. circ.53128 Obg. del 23.4.52 e nota (1) al p.1, lett. d) della parte seconda della circ.220/69 prima citata), posto che l’evento che dà titolo all’accreditamento è in realtà lo stato di puerperio, l’accreditamento può essere fatto valere a tale titolo ed essere pertanto utile per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, sempre che, ovviamente, si sia in presenza della particolare fattispecie, collocantesi all’interno di un rapporto di lavoro e riconducibile alla prassi ricordata, e non di un vero e proprio stato di disoccupazione.

2) Periodi di militarizzazione prestati tra il 10.6.40 e il 15.10.46: contribuzione figurativa.

Si fa riferimento alla circ.n.233 del 18.11.88 emanata in seguito alla sentenza n.575/87 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della esclusione dei periodi prestati come militarizzati dipendenti da ditte private dal beneficio della contribuzione figurativa.

A proposito della documentazione da presentare per ottenere l’accreditamento, si precisa che non è stato menzionato il foglio matricolare ma si è genericamente richiesta una documentazione rilasciata dalla competente Autorità Militare e ciò in quanto i periodi accreditabili sono anche quelli prestati dal personale militarizzato ai soli effetti penali e disciplinare e non riportati sul foglio matricolare, a condizione, tuttavia, che i periodi stessi non risultino coperti di assicurazione I.V.S. o non siano riconosciuti utili ai fini pensionistici a carico di fondi alternativi della suddetta assicurazione.

3)Richieste di accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa per lo svolgimento di cariche sindacali ex art. 31 della legge 300/70

In relazione alla facoltà, concessa alle organizzazioni sindacali dall’art.3, c.5 del decreto legislativo 16.9.96, n.564, di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1ø.12.96, una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, (cfr. circ.n.14 del 23.1.97 , si rappresenta l’esigenza che l’esito delle domande di accreditamento e l’ammontare della retribuzione figurativa vengano tempestivamente comunicati agli interessati.

4) Riscatti di periodi di lavoro all’estero: documentazione e convalida da parte delle Autorità consolari.

Si ricorda che con delibera n.175 del 19.10.73 il Consiglio di Amministrazione ha previsto la possibilità, per le Autorità consolari, di convalidare " nella sostanza " le dichiarazioni rese ora per allora dai datori di lavoro.

Tale possibilità era basata sul presupposto che le suddette Autorità potessero, in determinati casi, essere o pervenire a conoscenza delle circostanze oggetto delle dichiarazioni e limitatamente alle ipotesi in cui tale conoscenza si fosse resa possibile, restando esclusa ogni "convalida" soltanto formale o di "presa d’atto" di risultanze di documentazione o di dichiarazioni.

In relazione a quanto precede, è stato rappresentato da più sedi che taluni Consolati rilasciano dichiarazioni prive delle caratteristiche sostanziali anzidette in quanto non basate sulla conoscenza dei fatti ma riferite alle risultanze di una non meglio precisata documentazione presentata dagli interessati o a dichiarazioni giurate dei datori di lavoro.

E’ di tutta evidenza che la documentazione di cui sono in possesso i lavoratori, se è di per sé‚ idonea a provare l’intervenuto rapporto di lavoro, può essere inviata direttamente in allegato alla domanda di riscatto; in caso contrario, le dichiarazioni devono essere convalidate non nelle forme sopra riferite, ma con riguardo al contenuto intrinseco, ovvero devono essere supportate da altri elementi probatori che presentino le caratteristiche richieste, tenendo conto, per quanto riguarda la sola durata del rapporto di lavoro, anche del contenuto della circ.n.183 del 30.7.90

Mentre si informa che la problematica è stata rappresentata al Ministero degli Esteri che in data 23 marzo 1998 ha inviato alle rappresentanze diplomatiche un Telespresso chiarificatore, si precisa che le pratiche in discorso, se non integrate da idonea documentazione, dovranno essere definite negativamente.

5) Decreto legislativo 16.9.96, n.564. Art.5: riscatto di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro Art.6: riscatto di periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto riguardo la previsione di cui all’art. 5, si precisa che sono riscattabili i periodi, successivi al 31.12.96, caratterizzati da interruzioni o sospensioni previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, quali le aspettative per motivi di famiglia o di studio, purché regolarmente fruite in applicazione delle suddette specifiche norme e non quindi di assenze arbitrarie e non regolamentate.

Per quanto concerne invece i periodi contemplati dal successivo art. 6, per la cui individuazione è stata prevista l’emanazione di un decreto ministeriale, si fa presente che il decreto stesso non risulta ancora emanato e si fa pertanto riserva di successive comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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