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Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali
Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro
(msg.2653/2019)
Con la circolare n. 153 del 24/10/2017 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali.
Nell’ambito del modello “AP123”, allegato alla predetta circolare e reso disponibile ai fini della raccolta delle informazioni datoriali necessarie all’istruttoria della domanda, è stato inserito un prospetto retributivo contenente le principali voci afferenti alla retribuzione teorica spettante per l’accredito figurativo.
Detto prospetto dovrà essere validato dall’Ispettorato territoriale del lavoro che ha la competenza a raffrontare i dati dichiarati dal datore con quelli dei contratti collettivi applicabili al caso concreto.
Sono state, tuttavia, rilevate alcune criticità in merito alla verifica dei citati prospetti retributivi per i casi in cui la retribuzione ivi indicata, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione alle componenti retributive da qualificare come retribuzione teorica, contenga, in relazione ai diversi CCNL, voci retributive ulteriori rispetto a quelle rappresentabili.
In relazione a detti casi, ove pervengano osservazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sarà cura della Struttura territoriale Inps attivarsi con il datore di lavoro al fine di richiedere l’ulteriore specifica delle voci retributive, da inoltrare successivamente al predetto Ispettorato per la convalida.
Ciò nelle more della prevista implementazione del flusso Uniemens, nell’ambito del quale verrà introdotta l’obbligatorietà per il datore di lavoro, nel caso di lavoratore in aspettativa per motivi politici o sindacali, dell’indicazione della retribuzione teorica.