Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Misura del versamento

(circ.81/2000)

L'onere consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere è commisurata alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Nel caso in cui non sia stato regolato mediante normative interne o contrattuali il trattamento economico del lavoratore interessato, si deve fare riferimento alle retribuzioni fissate dal CCNL per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (art.8, co.8, legge 23.4.1981, n. 155).

Per una più organica visione dei diversi Fondi pensionistici e delle diverse aliquote di pertinenza di ciascun Fondo, si fornisce (allegato n.1) un quadro riepilogativo degli stessi, a far tempo dal 1 gennaio 2000.

Qualora l'importo da assoggettare a contribuzione ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (2) e' dovuto sull'eccedenza, il contributo addizionale dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992 n.438. Si ricorda che, attualmente, tale contributo aggiuntivo si applica per tutti i Fondi con esclusione del Fondo Volo e del Fondo abolite imposte di consumo.    

Twitter Facebook