Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

Concessione del beneficio

(circ.43/2019)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.

Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.

Reddito di cittadinanza

Concessione del beneficio

(circ.43/2019)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.

Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.

Erogazione attraverso la Carta Rdc

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.

La consegna della Carta Rdc, presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane), avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Funzione della Carta Rdc

Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge istitutivo del Rdc.

Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.

Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.

Movimentazioni della Carta Rdc

Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche “SIUSS” e “SIUPL” per il tramite del Ministero dell’Economia e delle finanze in quanto soggetto emittente.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.

Contrasto ai ifenomeni di ludopatia

Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Decorrenza e durata del Rdc

Ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto in esame, il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Rinnovo e sospensione del Rdc

Il Rdc può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc.

Al comma 14 del medesimo articolo 3 sono disciplinati i seguenti casi di interruzione dalla fruizione del beneficio:

  • se l’interruzione della fruizione del beneficio dipende da ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, di cui all’articolo 7 del decreto in esame, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto;
  • se l'interruzione è motivata dal maggior reddito derivante dalla modifica della condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
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