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Reddito di cittadinanza
La richiesta del beneficio
(circ.43/2019) (circ.100/2019)
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, in sede di conversione, si conferma che il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.
La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato di cui alla legge n. 152/2001, sia con riferimento alla presentazione della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”. Al riguardo, la norma chiarisce che tali prestazioni saranno valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”, pubblicati sul sito internet dell’Istituto e allegati alla presente circolare, sono stati approvati con determina del Direttore generale dell’INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, per effetto di quanto previsto in sede di conversione, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.