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Reddito di cittadinanza
Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
(circ.43/2019)
Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2). Ad esempio, se la DSU è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.
Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i seguenti canali:
- se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello “Rdc/PdC – Com Ridotto” può essere compilato contestualmente alla domanda;
- se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello “Rdc/Pdc Com Ridotto” dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.
La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio.
Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Si precisa che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.