La DSU precompilata
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (cfr. successivo par. 2.3).
Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti (cfr. successivo par. 2.4) la DSU è presentata nella modalità non precompilata.
Accesso alla DSU precompilata
Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.
In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
- identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
- CNS (Carta Nazionale dei servizi);
- CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’accesso alla DSU precompilata può avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.
Nel primo caso, il dichiarante, oltre a fornire gli elementi di riscontro, deve autodichiarare di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Tali dati verranno verificati dall’Istituto presso il Sistema Tessera Sanitaria.
Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE (cfr. successivo par. 3), c.d. dati precaricati.
Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle entrate (cfr. successivo par. 2.3) nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati. La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.
I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede all’Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di riscontro (cfr. successivo par. 2.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione (cfr. successivo par. 2.5). Tali dati precompilati devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dallo loro ricezione ai sensi del comma 4, dell’articolo 4 del disciplinare tecnico. Infatti scaduto tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica tali dati sono cancellati dall’INPS e non è possibile completare il rilascio dell’ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l’acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni.
D’altro canto, in caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi il dichiarante deve indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (cfr. successivo par. 2.6). Solo dopo aver espletato tali attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
Elementi di riscontro
Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli elementi di seguito indicati.
- Elemento di riscontro relativo al reddito:
il dichiarante deve indicare:
- l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche,
- oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.
Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2020 la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018). In presenza della sola CU per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”.
- Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:
1)nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve indicare:
- l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia
- ovvero l’assenza di rapporti;
2)nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare, riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia pari o superiore a 10.000 euro a sua scelta il dichiarante deve indicare:
- il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
- oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.
In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.
Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente, per cui si fornisce l’elemento di riscontro, un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.
Nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
Esito del riscontro dell’Agenzia delle Entrate
In base all’esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:
1) nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
2) nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per, al massimo, altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.
Dati precompilati
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:
i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
i trattamenti erogati dall’INPS;
le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.
Pertanto nell’ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).
Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall’INPS, redditi derivanti da modello 730 ovvero da modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.
2.6 Dati autodichiarati dopo la precompilazione
Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:
Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della “componente aggiuntiva” (cfr. Istruzioni alla compilazione della DSU, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.
Sono altresì autodichiarati in questa fase, nell’ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:
Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del nucleo;
Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.