Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Il Modulo integrativo (Modulo FC.3)

(circ.171/2014)

Il Modulo integrativo, denominato Modulo FC.3, è utilizzato per autodichiarare alcuni dati in presenza di particolari situazioni di seguito descritte.

Tale Modulo, come già accennato al  paragrafo 10.4, può essere utilizzato nel caso eccezionale in cui siano trascorsi 15 giorni lavorativi e non si sia ricevuta l’attestazione ISEE. In tal caso mediante tale Modulo sarà possibile integrare la precedente DSU con i dati normalmente non autodichiarati provenienti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.

Occorre inoltre utilizzare tale Modulo se nell’anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare si è trovato in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. In tal caso dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute a completamento delle componenti reddituali già indicate nell’apposito Quadro del Foglio componente.

Il Modulo integrativo può essere infine utilizzato  nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti e spese) ed intenda quindi chiederne la rettifica, mediante l’autodichiarazione delle componenti per cui rilevi inesattezze.

In tal caso, il Modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.

Il Modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.

Le modalità con cui il modulo integrativo è acquisito nel sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU.

In particolare, come previsto dal decreto interministeriale 7 novembre 2014, il modulo integrativo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla INPS in via telematica (v. paragrafo 10.3).

L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l’attestazione definitiva nelle modalità sopra descritte (v. paragrafo 10.4).

Se, all’esito delle verifiche, negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate  permane una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l’attestazione riporterà anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. In tal caso, tale attestazione definitiva è valida ai fini dell’erogazione della prestazione sebbene riporti delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione dell’attività di accertamento.

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