Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche

(circ.171/2014) (articolo 1 e articolo 2)

Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell’ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L’ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate”  che sono  prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L’ISEE viene riconosciuto espressamente “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche

(circ.171/2014) (articolo 1 e articolo 2)

Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell’ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L’ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate”  che sono  prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L’ISEE viene riconosciuto espressamente “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Tipologie di ISEE

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

  • ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  • ISEE Università (vedasi paragrafo 8): per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
  • ISEE Sociosanitario (vedasi paragrafo 6):per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
  • ISEE Sociosanitario-Residenze (vedasi paragrafo 6):tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
    In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
    Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
  • ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
  • ISEE Corrente (vedasi paragrafo 9): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
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