Eureka Previdenza

Decreto 7 novembre 2014 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a
fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative  istruzioni  per
la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  2013,  n.  159.
(14A08848)

(GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
               per l'inclusione e le politiche sociali
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
                           di concerto con
 
               IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
             del Ministero dell'economia e delle finanze
 
  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»;
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del  2013,  che  prevede
che con provvedimento del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per
la compilazione;
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
    al comma 4, che sulla base di  specifico  mandato  conferito  dal
dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante
l'ISEE, il contenuto della  DSU,  nonche'  gli  elementi  informativi
necessari al calcolo acquisiti dagli archivi  amministrativi  possono
essere resi disponibili al dichiarante, con  modalita'  definite  dal
provvedimento di cui  all'art.  10,  comma  3,  per  il  tramite  dei
soggetti incaricati della ricezione della DSU;
    al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10,
comma 3, sono definite,  ai  fini  della  eventuale  rideterminazione
dell'ISEE,  le  modalita'  di  acquisizione  dei  dati  in  caso   di
difformita' delle componenti reddituali  e  patrimoniali  documentate
dal dichiarante rispetto alle informazioni in  possesso  del  sistema
informativo, nonche' i tempi  per  la  comunicazione  al  dichiarante
dell'attestazione definitiva;
  Acquisita   la   proposta   del   modello   tipo   della   DSU    e
dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la
compilazione, da parte  dell'Istituto  nazionale  per  la  previdenza
sociale in data 14 ottobre 2014;
  Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate  in  data
23 ottobre 2014;
  Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare
riferimento  all'informativa  agli  interessati,  alle   informazioni
conferite facoltativamente attraverso la DSU  e  alle  modalita'  per
rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per  il  calcolo
dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici
del Garante per la protezione dei  dati  personali  nel  corso  della
preventiva  interlocuzione  avviata  ai  fini  del   rispetto   della
disciplina in materia;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 6 novembre 2014;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                            Approvazione
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  e'  approvato  il
modello   tipo   della   dichiarazione   sostitutiva   unica   (DSU),
dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la
compilazione,  di  cui  all'allegato  «A»   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. La DSU e'  redatta  conformemente  a
quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.

                               Art. 2
 
               Modalita' di rilascio dell'attestazione
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'attestazione
riportante l'ISEE, il  contenuto  della  DSU,  nonche'  gli  elementi
informativi   necessari   al   calcolo   acquisiti   dagli    archivi
amministrativi,  sono  resi  disponibili  dall'INPS  al   dichiarante
mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite  le  sedi
territoriali   competenti,   con   modalita'   idonee   a   garantire
l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli  altri
componenti il  nucleo  familiare  possono  richiedere  all'INPS,  nel
periodo di validita'  della  DSU,  la  sola  attestazione  riportante
l'ISEE.
  2. L'INPS rende altresi' disponibile al dichiarante mediante  posta
elettronica  certificata   l'attestazione   riportante   l'ISEE,   il
contenuto della DSU, nonche' gli elementi  informativi  necessari  al
calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L'indirizzo di  posta
elettronica certificata e'  indicato  dal  dichiarante  nell'apposita
sezione  «Modalita'  ritiro   attestazione   ISEE»   all'atto   della
sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante  puo'
conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai
sensi dell'art. 10, comma 6, del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini  del
rilascio  al  dichiarante   stesso,   l'attestazione   e   le   altre
informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In  caso  di
conferimento del mandato, il  dichiarante  conseguentemente  richiede
all'INPS di rendere disponibili  presso  l'ente  al  quale  e'  stata
presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
  3. L'attestazione e  le  altre  informazioni  di  cui  al  presente
articolo sono rese disponibili dall'INPS nelle modalita'  di  cui  ai
commi precedenti entro il decimo giorno  lavorativo  successivo  alla
presentazione della DSU.

                               Art. 3
 
                         Modulo integrativo
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  7,  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  159   del   2013,   il
dichiarante, nel  caso  in  cui  rilevi  inesattezze  negli  elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle
entrate relativamente agli elementi non auto  dichiarati  nella  DSU,
puo'  autocertificare  le  componenti  per  cui  rilevi   inesattezze
mediante la compilazione e  sottoscrizione  del  modulo  integrativo,
denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli  che  compongono
la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo'  essere  compilato  e
sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal
componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i  dati.
Il modulo puo' essere presentato entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed e' eventualmente corredato
da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi  o
certificazione  sostitutiva  o  altra  documentazione  riferita  alla
situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.
  2. Le modalita' con cui il  modulo  integrativo  e'  acquisito  nel
sistema  informativo  dell'ISEE  e  l'attestazione  definitiva   resa
disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU  agli
articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il  modulo  integrativo  e'
presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore  al  quale
e' richiesta la prima prestazione o alla  sede  dell'INPS  competente
per territorio ovvero all'INPS, in  via  telematica,  direttamente  a
cura del dichiarante. L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette  per
via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in
esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS  e  l'Agenzia
delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute
nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro  il  secondo
giorno lavorativo successivo a  quello  dell'acquisizione  dell'esito
delle verifiche  di  cui  al  periodo  precedente  rende  disponibile
l'attestazione definitiva nelle modalita' di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'art. 2 del presente decreto.
  3. Nel caso in esito  alle  verifiche  negli  archivi  dell'INPS  e
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  precedente  permanga  una
discordanza tra quanto dichiarato dal  cittadino  e  quanto  rilevato
negli archivi, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti
dall'anagrafe tributaria e dall'INPS.  L'attestazione  definitiva  e'
valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche  nel  caso  di
permanenza delle discordanze,  fatto  salvo  il  diritto  degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nel modulo integrativo. I
nominativi  dei  dichiaranti  per  cui  permangano  discordanze  sono
comunque  comunicati  alla  Guardia  di   finanza   ai   fini   della
programmazione delle verifiche di cui  all'art.  11,  comma  13,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  159  del
2013.

                               Art. 4
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali  del  Tesoro,  da
applicare al patrimonio  mobiliare  nell'anno  di  riferimento  della
dichiarazione sostitutiva unica, e' reso noto con  comunicazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2014
 
                                       Il direttore generale          
                              per l'inclusione e le politiche sociali
                                     del Ministero del lavoro         
                                     e delle politiche sociali        
                                             Tangorra                 
 
 p. Il Capo del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze
                 D'Avanzo

                             Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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