Eureka Previdenza

Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)

Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 bis  e 5 ter

Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps

(msg.522/2014)

Come precisato nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, competenti ad esaminare le istanze di accesso al beneficio delle disposizioni di salvaguardia in argomento, trasmettono all’Inps le istanze pervenute in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e alla circolare ministeriale n. 19 del 2012 del 31 luglio 2012 (Salvaguardia 65.000) da parte:

  1. dei lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
  2. dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data e, pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;

limitandosi ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi (vedi modalità e termini di presentazione della domanda).
Con riferimento alle istanze di cui alle suindicate lettere a) e b), in precedenza non accolte da parte delle DTL, si precisa che le Sedi territoriali devono procedere alla lavorazione delle stesse solo se formalmente inoltrate dalle Direzioni territoriali del lavoro, unitamente al provvedimento di non accoglimento, con la precisazione che trattasi di istanze da considerare accolte alla luce delle nuove disposizioni di salvaguardia di cui alla legge n. 125 del 2013.
Nel caso in cui le istanze in parola con i relativi provvedimenti di non accoglimento pervengano senza la suddetta attestazione della DTL, le Sedi territoriali devono restituirle alle Direzioni territoriali del lavoro competenti e chiedere contestualmente l’integrazione della comunicazione.

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