Eureka Previdenza

Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)

Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 bis  e 5 ter

Modalità e termini di presentazione delle istanze

(msg.522/2014)

Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alle disposizioni di salvaguardia di cui al più volte citato all’art. 24, comma 14, lettera e), come interpretato dall’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 del 2013, devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
In particolare i lavoratori interessati ad accedere ai benefici di cui al citato art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, devono produrre, unitamente all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di esonero (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Ciò posto, il termine per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici delle salvaguardie di cui al citato art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter è il 27 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, della legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 2013.
Al riguardo, con la citata circolare n. 44 del 2013 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che esaminerà esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
Pertanto, ne consegue che non sono tenuti a presentare istanza di accesso ai benefici delle disposizioni di salvaguardia in argomento i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, che lo abbiano già fatto in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 e che siano stati destinatari di provvedimenti di non accoglimento (vedi Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps).

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