Eureka Previdenza

Salvaguardia

Assicurati salvaguardati che ritardano il pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile

(msg.9305/2014) (msg.7327/2015)

L’INPS, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia dall’applicazione del D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.,  invia a ciascun soggetto beneficiario una  lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cd “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione.
Nella lettera di certificazione l’Istituto precisa, altresì, la data di apertura della cd “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione.
Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa di cui sopra possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.

Salvaguardia

Assicurati salvaguardati che ritardano il pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile

(msg.9305/2014) (msg.7327/2015)

L’INPS, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia dall’applicazione del D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.,  invia a ciascun soggetto beneficiario una  lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cd “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione.
Nella lettera di certificazione l’Istituto precisa, altresì, la data di apertura della cd “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione.
Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa di cui sopra possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.

Ulteriori precisazioni

Ulteriori precisazioni (msg.7327/2015)

Come precisato con msg.9305/2014, nella lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia, l’Istituto  indica la data della prima decorrenza teorica utile della pensione, fermo restando la possibilità di  presentare la relativa domanda in qualsiasi momento successivo alla predetta data.

Ciò posto, allo stato attuale delle operazioni di monitoraggio, con riferimento a coloro che presentino domanda di pensione in salvaguardia anche successivamente alla data indicata nella predetta certificazione, non sussistono problemi di esclusione dalla salvaguardia a causa della raggiunta copertura finanziaria.

Infine, le Sedi avranno cura di tenere in evidenza le domande di pensione in salvaguardia relative al personale del comparto scuola, in attesa delle indicazioni che saranno successivamente fornite dalla Direzione Centrale Pensioni all’esito della consultazione con i Ministeri competenti.

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