Eureka Previdenza

Salvaguardia

Commissioni competenti istituite presso le DTL

(msg.522/2014)

Competenti ad esaminate le istanze di accesso ai benefici di cui al presente messaggio, in base a quanto disposto nei decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e del 22 aprile 2013, e nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro.
Si richiamano, a riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 12577 del 2 agosto 2013.
Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ai giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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