Eureka Previdenza

Messaggio 6499 del 18 aprile 2013

OGGETTO:     

Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. Modalità operative per il conguaglio della indennità anticipate al lavoratore e per l’esposizione delle giornate di congedo nel flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. (all.1)
      

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n 40 del 14 marzo 2013, che ha disciplinato gli istituti in oggetto, si forniscono con il presente messaggio le istruzioni operative cui i datori di lavoro devono attenersi per effettuare il conguaglio della indennità di congedo facoltativo e obbligatorio anticipata al lavoratore e per denunciare nel flusso mensile UniEmens le giornate di assenza dal lavoro fruite, a tale titolo, dal padre lavoratore.

Per l’esposizione degli importi da porre a conguaglio, all’interno del flusso Uniemens nell’elemento<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di<MatACredito>, >dovranno essere valorizzate, in relazione alle due diverse tipologie di congedo,  le seguenti nuove causali:

Causale

Significato

L060

indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92

L061

indennità per congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92

 

Nell’elemento<ImportoRecMat> andrà indicato l’importo dell’indennità anticipata.

Ai fini della esposizione nel flusso Uniemens delle giornate di assenza del padre lavoratore dovranno altresì essere indicati nell’elemento <CodiceEvento>  dell’elemento <Settimana> i nuovi valori:

Causale

Significato

MA8

Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

MA9

Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92

 

Nell’elemento <DifferenzeAccredito> andrà valorizzato il <CodiceEvento> MA8 o MA9 e nell’elemento <DiffAccreditoImporto> l’imponibile perso a seguito degli eventi di cui ai suddetti “codice evento” nell’intero mese.

Nei casi in cui vi sia necessità di sistemare periodi pregressi i datori di lavoro provvederanno ad inviare i flussi individuali di regolarizzazione valorizzando gli elementi come sopra esposti.

Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle prestazioni in parola, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ed esposte nel modello UniEmens con codici causale L060(congedo obbligatorio) eL061 (congedo facoltativo) per il conguaglio delle medesime, sono istituiti i seguenti conti:

GAT30168 – Indennità per il congedo obbligatorio del padre lavoratore di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969;

GAT30169 – Indennità per il congedo facoltativo del padre lavoratore di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Nell’allegato n. 1 si riporta l’elenco delle variazioni al piano dei conti.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Messaggio 12242 del 30 luglio 2013

OGGETTO:     

Regolamentazione comunitaria: ingresso della Croazia nell’Unione europea. Effetti sulla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari.
      

Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l’Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all’Unione Europea.

Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.

Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato.

Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.

Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

-      Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione

In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell'assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l'accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L'applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).

Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1 luglio 2010.

-      Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni

La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).

Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del Regolamento n. 883 del 2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).

Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue.

   

    Le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;

    le  domande di prestazioni di disoccupazione  in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300;

    le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.

PRESTAZIONI FAMILIARI

In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell'altro Stato contraente.

Tuttavia,  il diritto alle prestazioni familiari veniva  sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 punto 14).

Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti  CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data,  anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013 , trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).

Ne consegue che:

    per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;

    le prestazioni familiari  spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o pro-rata) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale).

      Il Direttore Generale     
      Nori

Messaggio 12129 del 26 luglio 2013

OGGETTO:     

Art. 4, comma 24, lettera a) legge 28 giugno 2012 n. 92, misure sperimentali a tutela della genitorialità -  congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore – prime indicazioni per la gestione della domanda nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Come è noto, le disposizioni normative in oggetto hanno istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da  fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art.22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’erogazione dell’indennità di maternità.

Alla luce delle disposizioni richiamate, l’indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall’Istituto in tutti  i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.

Premesso quanto sopra, le strutture territoriali dell’Inps e i patronati, nelle more della telematizzazione della domanda sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, presentate con il modello allegato al presente messaggio.

1.   Istruttoria e pagamento

In attesa del rilascio della procedura di gestione, la Sede che riceve la domanda per competenza effettuerà l’istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti. Si rammenta che, ai sensi della circolare 40 del 14 marzo 2013, viene corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera, che l’operatore avrà cura di calcolare sulla base delle disposizioni già in uso per i pagamenti diretti di congedo di maternità riportate nella circolare 94 del 22 luglio 2009.

Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari”.

2.   Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dal pagamento diretto delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia.

Ai fini della rilevazione contabile delle indennità erogate dall’Istituto per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono istituiti i seguenti conti:

GAT30170 – Indennità per il congedo obbligatorio del padre lavoratore di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, corrisposte direttamente dall’Istituto;

GAT30171 - Indennità per il congedo facoltativo del padre lavoratore di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, corrisposte direttamente dall’Istituto.

Per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari delle indennità in argomento è istituito il conto GAT10170.

Eventuali recuperi nei confronti dei beneficiari delle indennità di congedo vanno imputati ai conti:

GAT24170 per il recupero dell’indennità per il congedo obbligatorio del padre lavoratore;

GAT24171 per il recupero dell’indennità per il congedo facoltativo del padre lavoratore.

I conti GAT24170 e GAT24171 sono contraddistinti nell’ambito della procedura recupero crediti per prestazioni, dal codice bilancio 01119. Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire saranno imputati, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, al conto esistente GAT00030. Il suddetto codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata evidenzia, nell’ambito del partitario del conto GPA00069 gli eventuali crediti divenuti inesigibili: 01119 – Indebiti indennità congedi art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio 03117 “Somme non riscosse dai beneficiari – indennità congedi art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli importi relativi a tali partite che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto GAT10133.

In allegato la variazione al piano dei conti (All.2)

3.   Regime fiscale della prestazione

L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

4.   Istruzioni procedurali

Per procedere alla liquidazione delle prestazioni mediante la procedura “Pagamenti vari”, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

    Creare una collezione di pagamenti denominata “ConObPadrexx“ ( dove xx = 00 per la sede e 01, 02, ……. per le agenzie) che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:

        causale: “CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE”
        campi “nomi/conti” impostati con le sigle:
            GAT30170, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10170

    Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);

    I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;

    Acquisire nel campo “Periodo dal” la data del giorno di congedo obbligatorio;

    Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;

    Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;

    Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda;

    Inserire nella sezione “nomi/conti”:

        nei campi GAT30170 e INDENAC  l’importo dell’indennità lorda;
        nei campi  GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
        nel campo GAT10170 l’importo dell’indennità erogata;

    Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.

Congedo facoltativo del padre lavoratore

    Creare una collezione di pagamenti denominata “ConFaPadrexx “ ( dove xx = 00 per la sede e 01, 02, ……. per le agenzie) che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:

    causale: “CONGEDO FACOLTATIVO PADRE”
    campi “nomi/conti” impostati con le sigle:
        GAT30171, INDENAC, GPA27009, IRPEFAC, GAT10170

    Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita);

    I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;

    Acquisire nei campi “Periodo dal”  e “Periodo al” rispettivamente il primo giorno e l’eventuale secondo giorno di congedo facoltativo;

    Acquisire l’importo dell’indennità erogata, nel campo “Importo”;

    Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;

    Integrare il campo della causale con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda;

    Inserire nella sezione “nomi/conti”:
        nei campi GAT30171 e INDENAC  l’importo dell’indennità lorda;
        nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
        nel campo GAT10170 l’importo dell’indennità erogata;

    Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.

Con apposito messaggio verrà data immediata comunicazione della conclusione di questa modalità provvisoria di invio della domanda relativa a queste prestazioni e dell’avvio dei canali tradizionali di trasmissione ovvero:

•      WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it Servizi on line);

•      Contact Center integrato – n. 803164;

•      Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

Messaggio 12443 del 1° agosto 2013

Oggetto: Domande di maternità on line - Telematizzazione domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore a pagamento diretto.
PREMESSA

Con il presente messaggio si comunica che sono state realizzate le applicazioni per l’invio telematico delle domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore a pagamento diretto.

In ambiente intranet sono inoltre disponibili le funzionalità di estrazione delle liste delle domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo di competenza della Sede, da istruire e pagare secondo le modalità indicate nel messaggio n. 12129 del 26.07.2013.

Con riferimento al suddetto messaggio, si precisa che, in fase di pagamento, il campo “Causale” della procedura “Pagamenti Vari”, deve essere integrato sia con il Codice Fiscale del bambino oggetto della domanda, sia con la data dell’evento. Per data dell’evento si intende la data di nascita in caso di parto, la data di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.

TELEMATIZZAZIONE DOMANDE DI CONGEDO OBBLIGATORIO E DI CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE A PAGAMENTO DIRETTO

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;

CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;

PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti indispensabili per l’istruttoria vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica.

Il cittadino in possesso di PIN “online”, ma non di tipo “dispositivo”, può comunque acquisire la domanda tramite WEB o Contact Center Integrato. In tal caso la domanda non sarà trasmessa alla sede fino a quando il cittadino non provvederà alla conversione del PIN in “dispositivo" secondo le modalità previste.

Le domanda sarà automaticamente trasmessa alla sede al momento della conversione del PIN in “dispositivo”.

VISUALIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI MATERNITÀ ON LINE - DOMANDE CONGEDO OBBLIGATORIO/FACOLTATIVO

La voce di menù “Visualizzazione domande di maternità online”, disponibile sulla Intranet nell’area Prestazioni a sostegno del reddito, è stata integrata con le domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore a pagamento diretto.

In particolare sono state aggiornate le seguenti voci del menù: Manuali utente, Consultazione domande di maternità on line, Totalizzatori domande per sede, Totalizzatori domande per territorio. E’ stata inoltre realizzata la funzionalità Domande congedo obbligatorio/facoltativo, che permette di visualizzare e stampare la lista delle domande di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente a pagamento diretto.

Gli operatori potranno visualizzare esclusivamente le domande acquisite online con PIN dispositivo.

La funzionalità è disponibile, per gli utenti abilitati, relativamente alle domande di competenza della propria Sede. Il Direttore di Sede o il suo Delegato possono abilitare altri utenti della propria Sede o anche esterni alla propria Sede.

Per chiedere chiarimenti o segnalare anomalie è possibile rivolgersi ai referenti della procedura:

CHIARINI CHIARA       Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NIGRO SILVIO            Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

VOLPE DANTE            Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Giulio Blandamura

Messaggio 545 del 10 gennaio 2013

OGGETTO:     

Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
      

Premessa

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti,  i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal  1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

 

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere  dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.

1.   Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze,  il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto  il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.  

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2.   Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

-      raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

-      raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

-      raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa  sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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