Eureka Previdenza

Messaggio 14907 del 14 settembre 2012

Oggetto: Piano Operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati. 1) Inserimento nelle liste SICO – SALVAGUARDATI di ulteriori posizioni assicurative. 2) Chiarimenti sulle competenze delle commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro

Testo

1) Inserimento nelle liste SICO – SALVAGUARDATI di ulteriori posizioni assicurative.

Con Messaggio 012196 del 20/07/2012 è stato dato avvio al piano delle attività di cui all’oggetto attraverso l’invio alle Direzioni Provinciali delle speciali liste SICO, denominate SICO – SALVAGUARDATI, relative alle posizioni assicurative dei lavoratori potenziali beneficiari delle disposizioni di salvaguardia.

Col presente messaggio si porta a conoscenza delle strutture territoriali che sono state inserite nelle predette liste SICO –SALVAGUARDATI, ulteriori posizioni assicurative di lavoratori in mobilità ordinaria con data di licenziamento antecedente al 30 aprile 2010, che dovranno essere aggiornate e validate secondo le consuete modalità.

Le suddette attività dovranno essere ultimate entro il 25 settembre prossimo.

Le posizioni saranno a breve inserite nell’applicazione “Monitoraggio 65MILA”. Per quanto non espressamente precisato si rimanda alle disposizioni contenute nei precedenti messaggi n.012196 del 20/07/2012 e n.12521 del 27/07/2012 e n.13719/2012.

Si ricorda infine che nella Procedura SI.CO , attraverso l’attivazione della funzione statistica, è possibile consultare i dati statistici relativi all’attività della propria Sede, ovvero di tutte le strutture appartenenti ad una stessa Direzione regionale.

2) Chiarimenti sulle competenze delle commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro

Con messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, sono state fornite le prime istruzioni ai fini dell’individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto.

Nel predetto messaggio, al punto 3.1, è stato precisato che “il funzionario INPS componente dovrà porre a disposizione della Commissione ogni informazione previdenziale in merito alla posizione assicurativa e contributiva dei soggetti potenzialmente interessati al beneficio indicati alle lettere e), f) g) e h) dell’art. 2 del Decreto che hanno presentato istanza”.

Al riguardo, da parte di alcune Direzioni provinciali, è stato chiesto di conoscere se la verifica dei requisiti contributivi/decorrenza sia da includere nelle attività della Commissione al fine dell’emissione del provvedimento di competenza.

In proposito, si precisa quanto segue.

Il compito delle Commissioni è di esaminare le istanze presentate dai soggetti come individuati dall’art. 4 del Decreto Ministeriale del 1 giugno 2012, con l’allegata documentazione ivi prevista.

Nella fase istruttoria, la Commissione, individuata la fattispecie giuridica in base alla quale è chiesto l’accesso ai benefici di cui all’art. 24, comma 14, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, procede al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’istanza, verificando l’idoneità della documentazione prodotta unitamente alla stessa e la correttezza di quanto dichiarato in autocertificazione, così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 19/12.

Pertanto, il compito delle Commissioni è quello di verificare l’idoneità degli accordi sottoscritti e della documentazione prodotta dagli interessati in funzione del successivo monitoraggio di competenza dell’INPS e di emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza.

Le informazioni relative alla posizione assicurativa e contributiva dei soggetti interessati, messe a disposizione della Commissione da parte del funzionario INPS, sono solamente finalizzate a rendere edotta la Commissione stessa delle posizioni complessive dei soggetti che presentano l’istanza.

L’Istituto, a seguito della comunicazione dell’accoglimento da parte della Commissione dell’istanza, verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico con il beneficio di cui all’art. 24, comma 14, del citato decreto legge n. 201/2011.


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Gabriele Uselli Giulio Blandamura

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