Eureka Previdenza

Decreto Legislativo 165 del 30 aprile 1997

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Vigente al: 23-3-2015

TITOLO I
Personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23

dicembre 1996, n. 662;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione


1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai

principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Reubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Limiti di eta' per la cessazione dal servizio

1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.

Art. 3.

A u s i l i a r i a


1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

6. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a

titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. (2)

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione

dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.

335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 10)

che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati".

Art. 4.

Maggiorazione della base pensionabile


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi',

attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai

commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio

di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 5.

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli

aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato

in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni

massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve

l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato,

nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.

Art. 6.

Accesso alla pensione di anzianita'

1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo ledisposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altresi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 7

Norme transitorie


1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la

cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008.

2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il

personale gia' collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque

anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

4. Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5,

e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente

a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente

decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. ((5))

7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al

comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di eta'.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni

dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni".

Art. 8.

Entrata in vigore


1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal

1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se piu' favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

TITOLO II
Altre categorie

Art. 9.

Campo di applicazione


1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai

principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonche' dei professori e ricercatori universitari.

Art. 10.

Disposizioni diverse


1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui

all'articolo 9 il cui limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65 anno di eta', che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65 anno di eta', ovvero al 60 annodi eta' se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

2. In considerazione del piu' elevato limite di eta' per il

collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'eta' dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.

TITOLO III
Disposizioni comuni

Art. 11.

Disposizioni finali


1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente

decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997


SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Ciampi, Ministro del tesoro e del

bilancio e della programmazione

economica

Dini, Ministro degli affari esteri

Berlinguer, Ministro

dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica

Bassanini, Ministro per la

funzione pubblica e gli affari

regionali

Flick, Ministro di grazia e

giustizia

Andreatta, Ministro della difesa

Napolitano, Ministro dell'interno

Visco, Ministro delle finanze

Pinto, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Flick

Tabella A

(v. art. 4, comma 3)

Anno Percentuale di incremento

- -

1998 0,20

1999 0,22

2000 0,24

2001 0,26

2002 0,28

2003 0,30

2004 0,32

2005 0,34

2006 0,36

2007 0,38

2008 0,40


((Tabella B

(Art. 6, comma 2)


ANNO ETA' ANAGRAFICA


dal 1 gennaio 1998 al 30

giugno 1999 50

dal 1 luglio 1999 al 31

dicembre 2000 51

dal 1 gennaio 2001 al 30

giugno 2002 52

dal 1 luglio 2002 53))

 
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