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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Modalità di finanziamento delle prestazioni
(circ.95/2015)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
- contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- contributo straordinario; per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.