Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Requisiti del lavoratore

(circ.95/2015)

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiamano: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente da 01/01/2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e s.m.i.), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche:

  • periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE):
  • periodi contributivi maturati all’estero in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria);
  • periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) e l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le regole della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria).

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori.

Su richiesta del lavoratore o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.

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