Eureka Previdenza

Decreto 78642 del 24 gennaio 2014

Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (14A02971)

(GU n.86 del 12-4-2014)

 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto  legge  n.  76
del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.  99,  che
modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a  13  del  citato  articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i  settori  non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale,  che  si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a  41  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92 che  disciplinano  il  funzionamento  dei
Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 42 del  citato  articolo  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'articolo
7, comma 5, lettera c), punto 5, del  decreto  legge  n.  76  del  28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in
cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' adeguata alle norme della legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni  con  decreto  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  di  accordi  e  contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del  citato  articolo  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del  Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno al reddito,  dell'occupazione,  della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di
«Poste Italiane S.p.A.»; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  27  giugno
2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,  FAILP
CISAL, CONFSAL Com.ni,  UGL  Com.ni  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno  del
reddito, dell'occupazione e della  riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni  di
cui  all'articolo  3  della  legge  28   giugno   2012,   n.   92   e
contestualmente di estendere l'ambito di applicazione  del  Fondo  ad
altre Societa' del Gruppo Poste Italiane; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo  citato  del
27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
                        Adeguamento del fondo 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale delle Poste Italiane spa  gia'  istituito
presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, e' adeguato  alle
previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,
n.   92   gli   oneri   di   amministrazione   derivanti    dall'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo  i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  contabilita'  del   predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e  vengono  finanziati  nell'ambito
della contribuzione dovuta. 
Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'Istituto distintamente. 
                               Art. 2 
                  Finalita' e destinatari del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle Poste Italiane spa e delle societa' del Gruppo Poste
Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge  n.
101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.  125,
che, nell'ambito ed in connessione con processi di  ristrutturazione,
di  situazioni  di  crisi,  o  di  riorganizzazione  aziendale  o  di
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, con le finalita'
previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92: 
    a)   favoriscano   il   mutamento   e   il   rinnovamento   delle
professionalita'; 
    b)  realizzino  politiche  attive  di  sostegno  del  reddito   e
dell'occupazione. 
  2. Il Fondo non puo' erogare prestazioni  a  favore  di  lavoratori
dipendenti di societa'  derivate  o  derivanti  dalle  imprese  sopra
indicate in seguito ad operazioni societarie. 
  3. Il Fondo  viene  ridenominato  "Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  personale  del   Gruppo   Poste
Italiane". 
  4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del  personale  delle  Poste  Italiane
spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178,  fino  all'entrata  in
vigore del presente decreto, rimangono acquisite al  fondo  medesimo,
cosi' come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3,  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati  da  Poste  Italiane  e  da  cinque  esperti
designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti  l'accordo  o  il
contratto collettivo nazionale di lavoro, in  possesso  di  specifica
competenza  e  pluriennale  esperienza  in  materia   di   lavoro   e
occupazione, nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente  in
rappresentanza rispettivamente  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle
connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali. 
  4.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei  due
terzi dei componenti del Comitato  amministratore.  Le  deliberazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti  e,  in  caso  di  parita'
nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 
  6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  7. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri. 
  8. I componenti  del  Comitato  durano  in  carica  4  anni,  senza
possibilita'  di  rielezione  e,  in  ogni  caso,  fino   al   giorno
d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi  in  cui  durante  il
mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale,  uno  o
piu'  componenti  del  Comitato  stesso,  si  provvedera'  alla  loro
sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  9. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale del Fondo  nella  fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche ed integrazioni, i componenti del  Comitato  amministratore
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  1°  luglio  2005,  n.  178  in  carica  alla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, continueranno  a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione  delle
prestazioni  nonche'  sull'andamento  della   gestione   del   Fondo,
adottando i provvedimenti necessari per assicurare  al  funzionamento
del medesimo la massima economicita' e trasparenza; 
    e)  proporre  modifiche  alla  contribuzione  ordinaria,  di  cui
all'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  al  fine  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle prestazioni; 
    f)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in  materia  di
contributi e prestazioni; 
    g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui al successivo articolo 11; 
    h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'articolo
2, comma 1: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro
o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria  anche  in  concorso  con  gli   appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.  Il  Fondo
versa, altresi', la contribuzione  correlata,  di  cui  al  comma  33
dell'articolo 3 della legge  n.  92/2012,  alla  competente  gestione
assicurativa obbligatoria; 
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al  versamento  della
contribuzione   correlata,   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3,  comma  34  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei  processi
di agevolazione all'esodo. 
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta  del  lavoratore  in  unica
soluzione,  l'assegno  straordinario  sara'  pari   ad   un   importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata. 
  2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti
di cui all'articolo 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro, a  favore  dei  lavoratori  che  raggiungano  i  requisiti
previsti per il pensionamento di  vecchiaia  o  anticipato  a  carico
della gestione previdenziale obbligatoria  di  riferimento  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della  complessiva  anzianita'  rilevabile   da
apposita  certificazione  prodotta  dai  lavoratori  (estratto  conto
contributivo   rilasciato   dal   competente    ente    o    gestione
previdenziale). 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma  1,  lettera  b),   alla   competente   gestione   assicurativa
obbligatoria. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e'
dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei  lavoratori),  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi  i
dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci  di
previsione; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera  a),  punto  2  nella  misura  dell'1,5%,   calcolato   sulle
retribuzioni imponibili  ai  fini  previdenziali  ed  applicato  alle
retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni. 
  2. Eventuali  variazioni  della  misura  del  contributo  ordinario
(0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore  in  ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto mensilmente da parte del  datore  di  lavoro  un
contributo straordinario, relativo  ai  soli  lavoratori  interessati
dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente
al fabbisogno di copertura degli  assegni  straordinari  erogabili  e
della contribuzione correlata. 
  4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma  26  e  ss.,  legge  28
giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  5.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  6. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  7.  Sulla  base   del   bilancio   di   previsione,   il   Comitato
amministratore ha la facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione
all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di
contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso  d'anno  con
decreto direttoriale del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali e  dell'Economia  e  Finanze,  verificate  le  compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  Comitato
amministratore. 
  8. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero  di  inadempienza  del  Comitato  amministratore,   l'aliquota
contributiva puo' essere  modificata  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  e  dell'Economia  e
delle  Finanze,  anche  in  mancanza   di   proposta   del   Comitato
Amministratore.   In   ogni   caso,   in   assenza   dell'adeguamento
contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  9. Ai  contributi  di  finanziamento  del  Fondo  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo  3,  comma  25,  della  legge  n.
92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative ove previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per
i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 
  2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato
alla condizione  che  le  suddette  procedure  sindacali  di  cui  al
precedente comma 1 si concludano con accordo  aziendale,  nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), un pluralita' di strumenti secondo  quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera  c),  si
puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punti 1 e 2. 
  4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei
processi di cui all'articolo 2,  puo'  accedere  tutto  il  personale
dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societa' del Gruppo, come
individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i
dirigenti. 
                               Art. 8 
       Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 
 
  1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b)  sono
rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi
di ristrutturazione, di situazioni di crisi,  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione  o  di  trasformazione  di  attivita'  o  di
lavoro, raggiungano i requisiti  previsti  per  il  pensionamento  di
vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. 
  2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c) e 2,  individueranno  le  modalita',  i  criteri  e  le
priorita' di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b). 
                               Art. 9 
                        Criteri di precedenza 
 
  1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate  nel
rispetto delle procedure e dei criteri di cui  all'articolo  7,  sono
prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non  superiore
a due mesi, deliberando gli interventi secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione delle domande in base alle disponibilita' del  Fondo
e alle  valutazioni  di  priorita'  espresse  dallo  stesso  Comitato
amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni  ordinarie  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,  devono  riguardare
interventi  di  durata  massima  almeno  pari   a   quella   prevista
dall'articolo 3, comma 31, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dell'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
  2. Nei casi di riduzione dell'orario di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera a), punto 2, (superiore a 36  ore  annue  pro  -  capite)  il
Fondo,  per  le  ore  eccedenti  tale  limite,  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in  atto  per
la  cassa  integrazione  guadagni  per  l'industria.   Tale   assegno
ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata
massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9. 
  3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il lavoratore  destinatario,  durante  il  periodo  di  riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga  alcun
tipo di attivita' lavorativa  in  favore  di  soggetti  terzi.  Resta
comunque  fermo  quanto  previsto   dalle   normative   vigenti   che
disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti. 
  4. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  il  Fondo
eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il  cui  valore
e' pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario, cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4  bis  ,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d),  n.  1),  del  decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
      2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aggiunto
dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto  legislativo
2 settembre 1997, n. 314. 
  6. Nei casi di cui al comma 5, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per il diritto  a  pensione  anticipata  o  di  vecchiaia;  l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione  correlata,
e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello  previsto
per la decorrenza della pensione. 
  7. La contribuzione correlata per i  periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto  2,  e  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione  del  rapporto  di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta'  e/o  anzianita'
contributiva richiesti per la  maturazione  del  diritto  a  pensione
anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e'  utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi  compresa  quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. 
  8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione  dell'orario  o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, e' calcolata sulla base  della  retribuzione  imponibile  ai
fini previdenziali. 
  9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i  periodi  di
erogazione dell'assegno straordinario per  il  sostegno  al  reddito,
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della  forma
di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori  dipendenti
interessati e versate a carico  del  Fondo,  per  ciascun  trimestre,
entro il trimestre successivo. 
  10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita' sostitutiva. 
  11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1. Gli  assegni  straordinari  di  sostegno  al  reddito  non  sono
cumulabili,  in  quanto  incompatibili,  con  i  redditi  da   lavoro
dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo  di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da  attivita'  lavorativa
prestata a  favore  di  altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  in
concorrenza con le attivita' delle imprese del Gruppo Poste  Italiane
come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari  di  sostegno
al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune  richiamato  dall'articolo  10  con  i   redditi   da   lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo  di  fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata  a
favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione  erogabile  dal  fondo   di   previdenza   obbligatoria   di
appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente  il
predetto trattamento minimo. 
  6. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti correlati. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione  correlata  di
cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 12 
                        Contributi sindacali 
 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi  sindacali
a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti  i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'articolo 10. 
                               Art. 13 
                            Norme finali 
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92
e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Giovannini       
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 751 
 
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