Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”

(circ.10/2019)

L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.

Le disposizioni di cui ai  commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015.

Diversamente, l’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, al comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.

Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.

La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.  

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

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