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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Incrementi per aspettativa di vita
(msg.2535/2015)
Le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 2012 hanno illustrato le nuove disposizioni in materia di requisiti dei trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ha illustrato il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi dell’aspettativa di vita.
In particolare, il citato decreto ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, confermando, pertanto, la misura dell’adeguamento per aspettativa di vita fissato in via previsionale nel 2011:
- quattro mesi dal 2016 al 2018.
La procedura di verifica del diritto a pensione e di certificazione ai sensi delle diverse salvaguardie, nonché delle prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012), è stata aggiornata per accertare il raggiungimento dei requisiti in accordo con quanto stabilito nella circolare n. 63 del 20 marzo 2015, relativamente al triennio 2016-2018.
Tale aggiornamento riguarda anche la verifica del diritto a pensione finalizzata all’accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.