Eureka Previdenza

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Ambito soggettivo di applicazione

(circ.92/2022)

Come anticipato, l’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.

Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

Ai soggetti così individuati (di seguito, giornalisti iscritti al FPLD) si applica il regime pensionistico di cui ai commi 104 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, come descritto nei paragrafi che seguono.

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