Eureka Previdenza

INPGI

Le prestazioni pensionistiche

Passaggio dall'INPGI all'INPS

(circ.92/2022)

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Alla presente circolare è allegato il Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (Allegato n. 1).

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