Eureka Previdenza

Circolare 139 del 7 maggio 1994

Oggetto:
Articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1984 n. 222. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.7782 e n.7783 del 19 marzo -14 luglio 1993.


1 - PREMESSA
Come e' noto, l'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno
1984, n.222, stabilisce che la concessione della pensione
al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla can-
cellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione.
Nelle istruzioni di carattere generale per l'applicazione
della legge n.222, fornite con circolare n.53616 A.G.O./262
del 3 dicembre 1984, e' stato precisato che l'iscrizione
negli elenchi nominativi o negli albi professionali e la
percezione di trattamenti sostitutivi o integrativi della
retribuzione costituiscono cause ostative al ricono-
scimento del diritto alla pensione di inabilita'.
Con la stessa circolare e' stato altresi' precisato che
anche la percezione di un trattamento retributivo osta alla
concessione della pensione di inabilita' e che quindi il
riconoscimento del diritto alla prestazione e' subordinato
alla rinuncia ai trattamenti retributivi.
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Gli anzidetti criteri sono stati nel tempo confermati dalla
prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
2 - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 7782/1993
Con sentenza n.7782 del 19 marzo-14 luglio 1993, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere un
conflitto giurisprudenziale insorto all'interno della
Sezione Lavoro in ordine alla natura giuridica dei presuppo-
sti indicati dal comma 2 del citato articolo 2 per il
riconoscimento della pensione di inabilita' (cancellazione
dagli elenchi nominativi o albi professionali, rinuncia ai
trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione), e
cioe' a stabilire se essi integrino requisiti costitutivi
(negativi) per il sorgere del diritto al suddetto tratta-
mento pensionistico, in aggiunta ai requisiti costitutivi
(positivi) medico-legale e contributivo, ovvero se essi
siano semplici condizioni di erogabilita' del trattamento
stesso in relazione ad un diritto gia' sorto e riconosciuto
per effetto dei soli requisiti medico-legale e contributivo,
si sono pronunciate per la seconda tesi.
Cio', nella considerazione, tra l'altro, che la tesi
opposta, oltre a trascurare l'espressione letterale della
norma (che subordina la concessione della pensione al
soggetto gia' riconosciuto inabile al verificarsi di tali
condizioni), comporterebbe per l'assicurato la necessita' di
cessare dall'attivita' lavorativa in attesa della futura e
incerta concessione della pensione di inabilita', e quindi
darebbe luogo, nella sua drasticita', a un dubbio di con-
trasto con gli articoli 4 e 38 della Costituzione.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio che
la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o
integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli
elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilita'
della pensione in relazione ad un diritto gia' sorto" e che
la concreta erogabilita' della pensione di inabilita' deve
essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinun-
cia o di cancellazione effettuate successivamente alla
presentazione della domanda di pensione, va fissata nel
primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o
della cancellazione".
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali
affermazioni precisando che il diritto alla pensione di
inabilita' "sorge, anche se non e' di per se' operativo, per
la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello
contributivo".
La Corte medesima, peraltro, ha rilevato che la rinuncia di
cui al comma 2 dell'articolo 2 "si riferisce unicamente ai
trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della
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retribuzione e non si estende ai compensi per attivita' di
lavoro autonomo o subordinato svolto fino al provvedimento
di concessione della pensione, i quali compensi, ove persi-
stano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad
attivita' svolte dopo la concessione della pensione, ne
determinano, al pari delle altre cause di incompatibilita',
la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo
2".
3 - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.7783/1993
Con sentenza n.7783 del 19 marzo-14 luglio 1993, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno preso in considera-
zione la situazione dell'assicurato che, in possesso del
requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione
di inabilita', e quindi gia' avente diritto alla presta-
zione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi
indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del
1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali
sostitutivi o integrativi della retribuzione.
La Suprema Corte, nel ribadire i principi affermati nella
precedente sentenza n.7782, ha in proposito chiarito che
"tale situazione non e' di ostacolo all'ottenimento, nella
ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di
riversibilita' da parte dei superstiti, dato che il
decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo
facente seguito alla presentazione della domanda della
pensione di inabilita' porta, di per se', all'avveramento
(per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla
rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.
In tale ipotesi, il gia' verificatosi sorgere del diritto
alla pensione di inabilita', anche se non operativo, in capo
all'assicurato, determina, al momento della morte dell'as-
sicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo
agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requi-
siti di legge, del diritto alla pensione di riversibilita'
(ragguagliata al contenuto economico della pensione di
inabilita')".
4 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA
LEGGE N.222/1984
4.1 - Tenuto conto del carattere innovativo dei principi
affermati dal Supremo Collegio, si e' ritenuto di rivedere i
criteri di applicazione dell'articolo 2 della legge
n.222/1984.
In conformita' ai predetti principi, il diritto alla pen-
sione di inabilita' deve considerarsi sussistente in
presenza del requisito contributivo e di quello sanitario
previsti dalla legge, ma la concessione della prestazione,
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una volta acquisito il relativo diritto, deve ritenersi
subordinata al realizzarsi delle condizioni di erogabilita'
della pensione, fermo restando l'accertamento del requisito
contributivo gia' effettuato.
Sempre alla stregua dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, i superstiti aventi causa da assicurato che
abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla
pensione di inabilita' hanno titolo ad una pensione indi-
retta che deve essere calcolata sulla base di una anziani-
ta' contributiva aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data
del decesso del dante causa e la data di compimento
dell'eta' pensionabile di questi.
4.2 - Le condizioni poste al comma 2 del citato articolo 2
non esauriscono tutte le condizioni di erogabilita' della
prestazione poiche' non prendono in considerazione l'even-
tuale percezione di compensi per attivita' lavorativa, che
pure deve ritenersi condizionante negativamente la conces-
sione della pensione di inabilita', essendo la pensione
stessa incompatibile con tali compensi ai sensi del comma 5
dello stesso articolo 2.
Ai fini della corresponsione della pensione devono quindi
verificarsi non solo le condizioni di erogabilita' di cui al
comma 2, ma anche l'ulteriore condizione, riconducibile al
comma 5, che all'atto della concessione della pensione
l'interessato non percepisca compensi per attivita' lavora-
tiva subordinata o autonoma.
Pertanto, una volta accertata la sussistenza del diritto
alla pensione di inabilita', la stessa sara' concessa a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi
della retribuzione, o a quello della cancellazione dagli
elenchi nominativi o albi professionali, purche' a tale data
sia cessata ogni attivita' lavorativa, dipendente o autono-
ma.
4.3 - Ove si accerti la sussistenza dei requisiti contribu-
tivi e sanitari per il diritto alla pensione di inabilita'
ma non di quelli per la erogazione della medesima, se ne
dara' comunicazione all'interessato, specificando quali
siano le condizioni di cui deve documentare l'esistenza
per ottenere la corresponsione della pensione.
L'assicurato sara' pertanto invitato a presentare la rela-
tiva documentazione con le modalita' di cui alla circolare
n.4396 O./82 del 10 aprile 1985.
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In particolare, per quanto riguarda l'accertamento della
condizione di non percezione di compensi per attivita'
lavorativa, ai fini del pensionamento e' necessario che
l'interessato attesti l'avvenuta cessazione della sua
attivita' lavorativa, o dichiari da quale data cessera'
l'attivita' stessa.
A tale proposito, e' opportuno che in occasione della
comunicazione dell'esistenza dei requisiti per il diritto
alla pensione, o comunque prima di porre in pagamento la
stessa, venga richiamata l'attenzione dell'interessato sul
fatto che la ripresa di una attivita' lavorativa in epoca
successiva alla data di decorrenza della prestazione deter-
mina, al pari delle altre cause di incompatibilita' previste
dal comma 5 del citato articolo 2, la revoca della pensio-
ne.
5 - EFFICACIA TEMPORALE DEI CRITERI STABILITI SULLA BASE
DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
5.1 - Devono essere definite in base alle istruzioni della
presente circolare le domande di pensione di inabilita'
pendenti e quelle di futura presentazione.
5.2 - A richiesta degli interessati devono essere riesami-
nate le domande gia' respinte in base alle istruzioni in
precedenza impartite purche', ovviamente, non sia scaduto il
termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudi-
ziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza negativa del
diritto passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO

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