Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Monitoraggio

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso  alla  pensione  di  vecchiaia  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora  l'onere  finanziario  accertato,  anche  in  via  prospettica, sia  superiore  allo  stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e  al  conseguente  posticipo  della  decorrenza  della  pensione  di  inabilità  sulla  base  dei  criteri  sopra indicati.
Ciò allo  scopo  di  garantire  un  numero  di  accessi  al  pensionamento  non  superiore  alle  predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti:

  1. riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio,  con  indicazione  della  prima decorrenza  utile,  qualora  a  tale  ultima  data  sia  confermata  la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
  2. riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
  3. il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Monitoraggio

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso  alla  pensione  di  vecchiaia  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora  l'onere  finanziario  accertato,  anche  in  via  prospettica, sia  superiore  allo  stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e  al  conseguente  posticipo  della  decorrenza  della  pensione  di  inabilità  sulla  base  dei  criteri  sopra indicati.
Ciò allo  scopo  di  garantire  un  numero  di  accessi  al  pensionamento  non  superiore  alle  predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti:

  1. riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio,  con  indicazione  della  prima decorrenza  utile,  qualora  a  tale  ultima  data  sia  confermata  la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
  2. riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
  3. il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.

Richiesta di riesame in caso di rigetto della domanda

Avverso le comunicazioni inviate dall’INPS all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

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