Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Il comma 250-ter dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.

Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il requisito contributivo.

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Il comma 250-ter dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.

Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il requisito contributivo.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.

L’articolo 4, comma 1, del citato decreto di attuazione prevede che per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 “le domande di accesso al beneficio […] devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019”.

Tenuto conto del decorso del termine sopra indicato, lo stesso è da intendersi differito al 31 marzo 2020.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro il 2020.

Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo e, quindi, destinatari delle disposizioni in argomento.

La norma in esame dispone che i l trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.  Pertanto  le  domande  di  pensione  sono  accolte  entro  il  limite  di  spesa  di 20  milioni  di  euro  per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare  annualmente  il rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti dalla  legge,  gli  assicurati  aventi  diritto  alla  pensione  di  inabilità  in  argomento  devono  presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto  verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  stabiliti  dall’articolo 3 del decreto attuativo  e  più precisamente il riconoscimento, da parte dell’INAIL o  di  altre  amministrazioni  competenti  come sopra  illustrate,  di  una  delle  patologie  rilevanti  di  origine  professionale  ovvero  come  causa  di servizio ed il requisito contributivo.
La  domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio  e  la  domanda  di accesso  al  beneficio  (domanda  di  pensione  di  inabilità)  devono  essere  presentate  in  modalità telematica.

Termini per la presentazione della domanda

Al riguardo l’INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che  per l’anno 2017,  ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Pertanto  per l’anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro tale data.
Dal  2018  le  domande  di riconoscimento  delle  condizioni  per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall’articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al  beneficio  o  nelle  more  della  relativa  istruttoria, i  soggetti  interessati  possono  presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  precedentemente  all’emanazione  del  decreto  attuativo  non  devono essere  respinte,  ma tenute  in  apposita  evidenza,  al  fine  di  provvedere  alla  liquidazione  del trattamento  pensionistico  nel  caso  in  cui  i  soggetti  risultino destinatari  delle  disposizioni  in argomento.

Requisiti da possedere all'atto della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

Requisiti da possedere all'atto della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

Al  momento  della  domanda  di  riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio  deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Tenuto  conto  che le  patologie  rilevanti  sono  riconosciute  con  apposita  certificazione  rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. Al  riguardo  si  precisa  che  la  sede  dovrà  verificare  la  corrispondenza  delle  patologie  certificate dall’INAIL  o  dalle  altre  amministrazioni  competenti  sopra  citate  con  quelle  di  cui  all’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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